In Svizzera la politica in materia di alcol coinvolge Confederazione, Cantoni e Comuni. I Cantoni sono i partner più importanti per l’esecuzione del diritto federale e possono definire liberamente le condizioni quadro, come ad esempio regolare gli orari di apertura dei negozi, le prescrizioni in materia di pubblicità o anche l’età di vendita e consumo delle bevande alcoliche.
In Ticino la materia è regolata dalla Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria) che con l’art. 51 vieta la vendita di alcol ai minori di 18 anni senza alcuna distinzione tra fermentati e superalcolici. Questo articolo è ripreso dall’art. 23 della Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear).
Inoltre la Lear prevede:
Articoli di legge:
I cantoni hanno ampie competenze nell'ambito della prevenzione strutturale, ad esempio possono regolamentare gli orari di apertura dei negozi oppure l'età a partire dalla quale è consentito vendere bevande alcoliche ai minorenni. Inoltre sono responsabili dei test d'acquisto e possono promuovere dei piani di azioni cantonali per la prevenzione.
La politica svizzera in materia di alcol poggia su norme concernenti la sicurezza, la fabbricazione e il commercio dei prodotti, nonché la protezione della salute e dei giovani.