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Droghisti e drogherie

Sono considerate drogherie i negozi diretti da un droghista e che vendono agenti terapeutici la cui vendita è consentita nelle drogherie oppure in tutti i commerci, conformemente alle disposizioni intercantonali e federali in materia.

La modifica 19 gennaio 2000 della Legge sulla promozione della salute ed il coordinamento sanitario (Legge sanitaria), entrata in vigore il 10 luglio 2001, disciplina per la prima volta in Ticino l'esercizio dei droghisti e delle drogherie. In base alle nuove disposizioni le denominazioni "droghista" e "drogheria" sono riservate agli operatori ed ai locali commerciali in possesso della prevista autorizzazione dipartimentale; al di fuori di questi casi tali denominazioni dovranno essere abbandonate entro 3 anni dall'entrata in vigore della modifica di legge.

I droghisti residenti nel Cantone e che, all'entrata in vigore della Legge, gestiscono una drogheria ed intendono esercitare la professione facendo uso delle denominazione droghista e drogheria devono presentare al Dipartimento della Sanità e della Socialità un'istanza di autorizzazione entro un anno dall'entrata in vigore della modifica legislativa.

Il regolamento d'applicazione alla Legge sanitaria stabilità i requisiti e i termini per l'adeguamento dei locali commerciali esistenti adibiti a drogheria.

L'apertura al pubblico di una nuova drogheria è subordinata ad un'autorizzazione del Dipartimento ed è concessa se:

  1. Il responsabile sanitario è un droghista ammesso all'esercizio indipendente della professione.

  2. È accertata l'idoneità dei locali, dell'arredamento e dello strumentario in conformità alle esigenze della Farmacopea elvetica e del Regolamento d'esecuzione.

Durante le ore di servizio dev'essere costantemente presente in drogheria il responsabile sanitario o un altro droghista autorizzato.

 

Maggiorana, tavola da Theatrum Sanitatis, (XIV-XV secolo), Cod. 4182, Libreria Casanatense, Roma