Con un decreto esecutivo il Consiglio di Stato ha istituito dei comprensori regionali (ai quali fanno appunto capo i comuni) per la raccolta delle carcasse.
Le questioni organizzative, finanziarie ed amministrative sono regolate in una convenzione stipulata tra i Municipi del comprensorio ed il Comune-sede, sottoposta per l'approvazione al Dipartimento competente. Il servizio di raccolta regionale funziona in modo autonomo.
Ai Comuni incombono le spese per la raccolta delle carcasse di selvaggina o di animali d'ignota proprietà, nonché una quotaparte delle spese per la costruzione, la manutenzione e la gestione dei centri regionali di raccolta. Le spese sono suddivise tra i comuni in modo proporzionale in base al numero di abitanti.
In casi eccezionali i Comuni possono autorizzare il sotterramento di carcasse in luoghi difficilmente accessibili prestando particolare attenzione alle zone di protezione delle acque (vedasi in proposito l'art. 25 e l'allegato 7 OSOAn.
I Comuni hanno il compito di vigilare affinché le carcasse di animali periti in luoghi discosti vengano smaltite in modo inoffensivo. Essi per contro non hanno alcun obbligo di provvedere alla copertura delle spese di recupero del bestiame perito in zone discoste. E' fatta ovviamente eccezione per gli animali di ignota proprietà oppure per la selvaggina.