L’AI prevede dei provvedimenti che hanno lo scopo di integrare, reintegrare gli assicurati invalidi nel mondo del lavoro o di aiutarli a restarvi. Inoltre, l’AI collabora con i datori di lavoro per cercare di raggiungere questi obiettivi.
Misure con lo scopo di ripristinare, migliorare o conservare la capacità al guadagno degli assicurati.
Provvedimenti di reinserimento
I provvedimenti di reinserimento sono destinati ad assicurati che, a causa del problema di salute, non possono accedere direttamente ad una formazione o al rientro in un’attività lavorativa del libero mercato del lavoro, ma ne hanno le potenzialità. Queste misure permettono una preparazione progressiva al rientro nel mondo professionale.
I provvedimenti di reinserimento consistono in:
Orientamento professionale
Ha lo scopo di definire il profilo dell’assicurato, di valutare le sue capacità, i suoi interessi e le sue attitudini affinché possa esercitare un’attività professionale compatibile con il danno alla salute.
Ne hanno diritto le persone che, a causa dell’invalidità, sono limitate nella scelta della professione o nell’esercizio dell’attività svolta fino a quel momento. La prestazione prevede una consulenza specializzata sotto forma di colloqui e, se necessario, di test psicologici.
Prima formazione professionale
Prestazione che copre le spese supplementari dovute all’invalidità che rendono la formazione più costosa per gli assicurati invalidi.
Ne hanno diritto gli assicurati che non esercitavano ancora un’attività lucrativa e che, in seguito all’invalidità, devono assumere costi supplementari di almeno 400 franchi all’anno per la loro formazione.
Riformazione professionale
Ha lo scopo di mantenere, migliorare o ripristinare la capacità al guadagno dell’assicurato che, per motivi di salute, non è più in grado di svolgere la sua attività.
Il diritto alla riformazione professionale può nascere, dal deposito della domanda, se l’assicurato ha un’invalidità di almeno il 20%, se il provvedimento è considerato semplice, adeguato, necessario e opportuno.
Ne hanno diritto gli assicurati che, prima dell’insorgenza dell’invalidità, avevano terminato una formazione professionale oppure che percepivano un reddito di una certa importanza.
Collocamento
Si tratta di un sostegno attivo offerto dagli uffici AI nella ricerca di un’attività adeguata all’assicurato sul mercato del lavoro. La prestazione comprende la consulenza per preparare la candidatura e prepararsi ad un colloquio di assunzione. Inoltre, gli assicurati hanno diritto alla consulenza per il mantenimento del loro attuale posto di lavoro.
Aiuto in capitale
Questa prestazione viene valutata attentamente e concessa nei rari casi in cui l’integrazione in un’attività dipendente non è possibile. Ha lo scopo di fornire i mezzi finanziari all’assicurato che dimostra di avere le competenze, le conoscenze professionali e le qualità personali necessarie all’esercizio di un’attività indipendente. Di regola è assegnato sotto forma di prestito a interesse rimborsabile.
Provvedimenti di reintegrazione per i beneficiari di rendita
Provvedimenti che, oltre alle misure abituali assunte nei provvedimenti di reinserimento e nei provvedimenti professionali, prevedono anche delle prestazioni di consulenza e assistenza che possono essere concesse agli assicurati e ai loro datori di lavoro per una durata massima di 3 anni dall’eventuale decisione di riduzione o soppressione della rendita.
Prestazione transitoria
Prestazione in denaro.
Ne beneficiano gli assicurati a cui la rendita è stata ridotta o soppressa in seguito a:
L’assicurato, per poterne beneficiare, deve presentare, entro i tre anni successivi, nuovamente un’incapacità al lavoro pari almeno al 50%, che è durata almeno 30 giorni e che continua a sussistere.
Annunciandosi all’ufficio AI del proprio Cantone di domicilio.
Servizio integrazione professionale
Via Ghiringhelli 15a
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tel. +41 91 821 91 11
fax +41 91 821 92 99
Servizio giovani e inserimento
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