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Limitazioni

All’interno dei settori e delle zone di protezione delle acque sotterranee vi sono delle limitazioni che riguardano tanto le possibili attività che possono essere svolte, quanto la fase di cantiere.

Le limitazioni sono definite nella LPAc, nell’OPAc (allegato 4) e nelle Istruzioni pratiche per la protezione delle acque sotterranee, UFAFP 2004.

Per quanto riguarda i cantieri, si rimanda alle misure di protezione durante la costruzione nelle zone S, che riassumono i principali aspetti da considerare, e alla norma SIA 431 "Evacuation et traitement des eaux de chantier".

All’interno delle zone di protezione alcune attività non possono, o possono solo in parte, essere svolte; di seguito sono riassunti i principali vincoli.

Zona S1:

  • sono ammesse solo le attività finalizzate all’approvvigionamento di acqua potabile.

Zona S2, oltre alle misure previste nella zona S3:

  • divieto di costruzioni;
  • nessuno scavo e modifica del terreno;
  • nessuna attività che possa arrecare pregiudizio all’acqua potabile sotto il profilo quantitativo e qualitativo;
  • nessun prodotto fitosanitario mobile e difficilmente degradabile;
  • nessun concime aziendale liquido.

Zona S3:

  • nessuna estrazione di inerti o altro materiale;
  • nessuna discarica;
  • nessun impianto industriale o artigianale che possa rappresentare un pericolo per le acqua sotterranee;
  • nessuna costruzione al di sotto del livello piezometrico massimo della falda.

Settore di protezione delle acque Au:

  • autorizzazione cantonale per costruzioni ed impianti;
  • nessun impianto che costituisce un pericolo per le acque;
  • prescrizioni particolari per l’estrazione di inerti o altro materiale.

Territorio rimanente:

  • dovere di diligenza;
  • estrazione di materiale soggetta ad autorizzazione;
  • divieto di deposito di rifiuti combustibili;
  • salvaguardia della falda freatica.