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Autorizzazioni di scarico

Per qualsiasi immissione di acque di scarico industriali nelle canalizzazioni pubbliche o nel ricettore naturale è richiesto il permesso preventivo da parte dell'autorità cantonale (LPAc, art. 7, 10-16), che per il Ticino è rappresentata dalla Sezione della protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo (SPAAS).

Nell’ambito del rilascio di tale autorizzazione di scarico o più in generale nell’ambito della valutazione di uno scarico artigianale/industriale viene effettuata un’analisi dell’attività che genera le acque industriali, rispettivamente della loro tipologia basandosi sui seguenti criteri di valutazione:

  • volume e modalità di scarico;
  • concentrazione degli inquinanti;
  • carico inquinante (rappresenta la quantità in assoluto scaricata relativa a una certa sostanza);
  • tossicità e biodegradabilità degli inquinanti presenti nelle acque di scarico;
  • caratteristiche del depuratore civile (risp. ricettore naturale) che riceve le acque industriali;
  • ubicazione del sedime industriale/artigianale rispetto ad aree particolarmente sensibili (zone e settori di protezione delle acque).

Ai sensi dell’art. 7 OPAc:

  • viene rilasciata alle ditte che dispongono di impianti idonei e garantiscono il rispetto delle esigenze di scarico definite dalla legislazione in materia di protezione delle acque;
  • fissa i limiti di immissione quantitativi e qualitativi relativi alle acque industriali tenendo presente le risultanze della valutazione dei criteri di cui sopra e la specificità del caso;
  • è rilasciata per un periodo che varia dai 3 ai 5 anni in base alla rilevanza della ditta dal punto di vista  della protezione delle acque e del potenziale inquinante dell’attività;
  • è soggetta al prelievo di una tassa per la valutazione dei singoli casi e l’allestimento della documentazione necessaria al suo rilascio.

Per permettere all’autorità la valutazione dello scarico è necessario presentare una relazione tecnica che illustri con esattezza i processi produttivi ed il loro impatto sulle acque.

Questo esame avviene di norma in sede di domanda di costruzione (procedura edilizia).

La documentazione deve comprendere i seguenti aspetti:

  • ubicazione dell’attività prevista per rapporto alle zone e ai settori di protezione delle acque sotterranee, dato che vi sono delle restrizioni in queste zone/settori;
  • descrizione dell’attività con particolare attenzione ai processi che implicano l’utilizzo e lo scarico di acque;
  • bilancio delle acque (provenienza, utilizzo e scarico delle acque);
  • lista dei prodotti chimici utilizzati con relative schede dei dati di sicurezza, modalità d’uso, stoccaggio, smaltimento;
  • valutazione della qualità delle acque che si intendono scaricare;
  • descrizione dell’impianto di pretrattamento delle acque con relativi schemi;
  • piano delle canalizzazioni e piano di smaltimento.

Per maggiori dettagli si veda anche la parte relativa alle acque industriali della Guida pratica per il buon svolgimento della procedura della domanda di costruzione.

Alle ditte che dispongono di un’autorizzazione di scarico ai sensi dell’OPAc viene richiesto annualmente di presentare il bilancio delle acque della propria azienda. Dal 2024 questi dati sono da compilare online tramite un link che l’UPAAI invia a tutti gli interessati e dà accesso alla banca dati cantonale. Il documento PDF seguente contiene le istruzioni pratiche per la compilazione online del bilancio delle acque.