Autorizzazioni di scarico

Per qualsiasi immissione di acque di scarico industriali nelle canalizzazioni pubbliche o nel ricettore naturale è richiesto il permesso preventivo da parte dell'autorità cantonale (LPAc, art. 7, 10-16), che per il Ticino è rappresentata dalla Sezione della protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo (SPAAS).
Nell’ambito del rilascio di tale autorizzazione di scarico o più in generale nell’ambito della valutazione di uno scarico artigianale/industriale viene effettuata un’analisi dell’attività che genera le acque industriali, rispettivamente della loro tipologia basandosi sui seguenti criteri di valutazione:
- volume e modalità di scarico;
- concentrazione degli inquinanti;
- carico inquinante (rappresenta la quantità in assoluto scaricata relativa a una certa sostanza);
- tossicità e biodegradabilità degli inquinanti presenti nelle acque di scarico;
- caratteristiche del depuratore civile (risp. ricettore naturale) che riceve le acque industriali;
- ubicazione del sedime industriale/artigianale rispetto ad aree particolarmente sensibili (zone e settori di protezione delle acque).
Ai sensi dell’art. 7 OPAc:
- viene rilasciata alle ditte che dispongono di impianti idonei e garantiscono il rispetto delle esigenze di scarico definite dalla legislazione in materia di protezione delle acque;
- fissa i limiti di immissione quantitativi e qualitativi relativi alle acque industriali tenendo presente le risultanze della valutazione dei criteri di cui sopra e la specificità del caso;
- è rilasciata per un periodo che varia dai 3 ai 5 anni in base alla rilevanza della ditta dal punto di vista della protezione delle acque e del potenziale inquinante dell’attività;
- è soggetta al prelievo di una tassa per la valutazione dei singoli casi e l’allestimento della documentazione necessaria al suo rilascio.
Per permettere all’autorità la valutazione dello scarico è necessario presentare una relazione tecnica che illustri con esattezza i processi produttivi ed il loro impatto sulle acque.
Questo esame avviene di norma in sede di domanda di costruzione (procedura edilizia).
La documentazione deve comprendere i seguenti aspetti:
- ubicazione dell’attività prevista per rapporto alle zone e ai settori di protezione delle acque sotterranee, dato che vi sono delle restrizioni in queste zone/settori;
- descrizione dell’attività con particolare attenzione ai processi che implicano l’utilizzo e lo scarico di acque;
- bilancio delle acque (provenienza, utilizzo e scarico delle acque);
- lista dei prodotti chimici utilizzati con relative schede dei dati di sicurezza, modalità d’uso, stoccaggio, smaltimento;
- valutazione della qualità delle acque che si intendono scaricare;
- descrizione dell’impianto di pretrattamento delle acque con relativi schemi;
- piano delle canalizzazioni e piano di smaltimento.
Per maggiori dettagli si veda anche la parte relativa alle acque industriali della Guida pratica per il buon svolgimento della procedura della domanda di costruzione.