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Autorizzazioni di scarico

Per qualsiasi immissione di acque di scarico industriali nelle canalizzazioni pubbliche o nel ricettore naturale è richiesto il permesso preventivo da parte dell'autorità cantonale (LPAc, art. 7, 10-16), che per il Ticino è rappresentata dalla Sezione della protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo (SPAAS).

Nell’ambito del rilascio di tale autorizzazione di scarico o più in generale nell’ambito della valutazione di uno scarico artigianale/industriale viene effettuata un’analisi dell’attività che genera le acque industriali, rispettivamente della loro tipologia basandosi sui seguenti criteri di valutazione:

  • volume e modalità di scarico;
  • concentrazione degli inquinanti;
  • carico inquinante (rappresenta la quantità in assoluto scaricata relativa a una certa sostanza);
  • tossicità e biodegradabilità degli inquinanti presenti nelle acque di scarico;
  • caratteristiche del depuratore civile (risp. ricettore naturale) che riceve le acque industriali;
  • ubicazione del sedime industriale/artigianale rispetto ad aree particolarmente sensibili (zone e settori di protezione delle acque).

Ai sensi dell’art. 7 OPAc:

  • viene rilasciata alle ditte che dispongono di impianti idonei e garantiscono il rispetto delle esigenze di scarico definite dalla legislazione in materia di protezione delle acque;
  • fissa i limiti di immissione quantitativi e qualitativi relativi alle acque industriali tenendo presente le risultanze della valutazione dei criteri di cui sopra e la specificità del caso;
  • è rilasciata per un periodo che varia dai 3 ai 5 anni in base alla rilevanza della ditta dal punto di vista  della protezione delle acque e del potenziale inquinante dell’attività;
  • è soggetta al prelievo di una tassa per la valutazione dei singoli casi e l’allestimento della documentazione necessaria al suo rilascio.

Per permettere all’autorità la valutazione dello scarico è necessario presentare una relazione tecnica che illustri con esattezza i processi produttivi ed il loro impatto sulle acque.

Questo esame avviene di norma in sede di domanda di costruzione (procedura edilizia).

La documentazione deve comprendere i seguenti aspetti:

  • ubicazione dell’attività prevista per rapporto alle zone e ai settori di protezione delle acque sotterranee, dato che vi sono delle restrizioni in queste zone/settori;
  • descrizione dell’attività con particolare attenzione ai processi che implicano l’utilizzo e lo scarico di acque;
  • bilancio delle acque (provenienza, utilizzo e scarico delle acque);
  • lista dei prodotti chimici utilizzati con relative schede dei dati di sicurezza, modalità d’uso, stoccaggio, smaltimento;
  • valutazione della qualità delle acque che si intendono scaricare;
  • descrizione dell’impianto di pretrattamento delle acque con relativi schemi;
  • piano delle canalizzazioni e piano di smaltimento.

Per maggiori dettagli si veda anche la parte relativa alle acque industriali della Guida pratica per il buon svolgimento della procedura della domanda di costruzione.