Gli impianti di deposito soggetti ad autorizzazione devono essere controllati almeno ogni 10 anni (artt. 22 LPAc e 32a OPAc).
Si tratta in particolare di impianti con:
- serbatoi interrati a parete semplice o a doppia parete senza rilevatore di perdite di liquidi;
- serbatoi con volume utile oltre i 250'000 litri, senza opera di protezione o senza doppio fondo;
- deposito di liquidi nocivi per le acque (liquidi della classe A, suscettibili di inquinare le acque in piccole quantità), situati all’interno di una zona o un perimetro di protezione delle acque sotterranee, con un volume utile di oltre i 450 litri;
- deposito di liquidi nocivi per le acque, situati in un settore particolarmente minacciato (settori Au, Ao, Zu e Zo) e con un volume utile di oltre i 2000 l (per contenitore).
La revisione di impianti contenenti liquidi nocivi deve essere eseguita da ditte autorizzate.