Vai al contenuto principale Vai alla ricerca

Sorveglianza degli impianti di accumulazione

Un impianto di accumulazione presenta un alto potenziale di pericolo: una sua rottura può infatti generare perdite in vite umane ed enormi danni ai beni patrimoniali.

Le normative federali in materia prevedono delle misure da attuarsi al momento della progettazione, della costruzione e dell'esercizio dell'impianto, onde evitare problemi, in particolare la fuoriuscita incontrollata di masse d'acqua.

La legislazione federale (LImA e OImA) prevede inoltre l'assegnazione di compiti di sorveglianza sugli impianti di accumulazione all'autorità federale, da un lato, e a quelle cantonali dall'altro.

Lo scopo della sorveglianza degli impianti di accumulazione è quello di monitorare e gestire la sicurezza degli impianti in modo uniforme, nonché di garantire la sicurezza del territorio.

Alla Legge federale sulla sicurezza degli impianti di accumulazione e la relativa Ordinanza sulla sicurezza degli impianti di accumulazione (LImA e OImA) sono assoggettati gli impianti la cui altezza d'invaso è di 10 m almeno sul livello di magra del corso d'acqua sul terreno d'impostazione e quelli che, con un'altezza d'invaso di 5 m almeno, danno un ritenuta superiore ai 50'000 m3.

La sorveglianza viene estesa anche agli impianti di accumulazione di dimensioni inferiori, nella misura in cui sostituiscono un potenziale di pericolo particolare.

Per impianti di accumulazione si intendono gli impianti per la ritenzione o l'accumulazione di acqua o fango.

Sono considerati impianti di accumulazione anche i manufatti per la ritenuta di materiale detritico, ghiaccio e neve o per la ritenuta a breve termine di acqua (bacini di ritenuta).

Come rappresentato nel grafico, gli impianti di accumulazione che hanno un altezza maggiore di 25m, rispettivamente con più di 15 m di altezza d'invaso e almeno 50'000 m3 di ritenuta; con più di 10 m di altezza d'invaso e almeno 100'000 m3
di ritenuta; con più di 500'000 m3 sottostanno alla vigilanza diretta della Confederazione, mentre tutti gli altri impianti di accumulazione sottostanno alla vigilanza dei Cantoni, salvo che delle circostanze particolari impongono delle deroghe a quanto previsto dalla LImA e dall’OImA stessa.

Nel capitolo precedente sono stati descritti i criteri geometrici degli sbarramenti che sottostanno alla vigilanza della Confederazione.

L'Ufficio federale dell'energia (UFE) ha il compito di approvare i piani costruttivi, sorvegliare l'esecuzione di una nuova opera o una trasformazione di un opera esistente e verificare i rapporti di controllo dei professionisti esperti incaricati dai proprietari per la valutazione delle misure di auscultazione.

Il piano di manutenzione e di misurazione di controllo, nonché il concetto d'allarme vengono approvati dall'UFE.

Il titolare di un impianto di accumulazione con più di 2 milioni di m3 di ritenuta deve realizzare, gestire e mantenere un sistema d'allarme acqua nella zona contigua.

La zona contigua viene delimitata dall'Autorità di vigilanza dopo aver sentito il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (UFPP) e abbraccia, di regola, il territorio che nel caso di improvvisa rottura totale dell'impianto può venire sommerso nello spazio di due ore.

Con il decreto legislativo del 18 aprile 2005 il Gran Consiglio da mandato al Consiglio di Stato di esercitare la sorveglianza degli impianti di accumulazione.

L'Ufficio dei corsi d'acqua, quale ufficio cantonale preposto per l'osservanza della legge sulla polizia delle acque, svolgerà i compito di sorveglianza degli sbarramenti di competenza cantonale.

A tutt'oggi l'Ufficio dei corsi d'acqua ha eseguito delle ispezioni agli impianti di accumulazione dei quali era a conoscenza.

Per i manufatti che presentavano un manutenzione precaria e non si conoscevano i calcoli di dimensionamento è stato richiesto ai proprietari la verifica dei manufatti stessi.

Sul territorio del nostro Cantone esistono 19 impianti di accumulazione di competenza cantonale, nel senso della LimA, del quale uno è in fase di progettazione.

Sulla base dell'esperienza acquisita nel Cantone Vaud il Cantone Ticino decise l'allestimento di schede da inviare ai Comuni e Consorzi.

A tutti i Comuni e ai consorzi di manutenzione delle opere di arginature fu richiesto di trasmettere all'Ufficio dei corsi d'acqua le informazioni in loro possesso e a comunicare se sul territorio di loro giurisdizione esistessero degli impianti di accumulazione con un volume d'accumulo superiore a 50 m3.

Questa procedura si rese necessaria per evitare che nel Cantone Ticino esistano degli impianti sconosciuti al nostro Ufficio.

Per la fine del 2013 sarà eseguita una valutazione di tutti gli impianti di accumulazione presenti sul territorio del Cantone Ticino e richiesta, se necessario, una perizia da parte di un professionista. Tutti gli impianti di accumulazione sono stati oggetto di una ispezione.

Dal 1o gennaio 2013 è entrata in vigore la Legge federale sulla sicurezza degli impianti di accumulazione e la relativa Ordinanza sulla sicurezza degli impianti di accumulazione (LImA e OImA).

L’UFE ha indicato alcuni termini che dovranno essere rispettati:

Giugno 2013

  • Aggiornamento dell’inventario degli sbarramenti.

Dicembre 2013

  • Definizione delle verifiche da eseguire (verifica sismica, zona d’esondazione in caso di rottura).

Marzo 2014

  • Trasmissione del primo rapporto riassuntivo circa l’attività di vigilanza eseguita dai cantoni.

Entro aprile 2014

  • Definizione delle priorità circa le verifiche di sicurezza e ordinare le stesse;
  • richiesta dei regolamenti di manutenzione e di sorveglianza e dei regolamenti di manovra delle paratoie ai proprietari degli impianti di accumulazione;
  • richiesta delle carte d’inondazione in caso di rottura improvvisa dell’impianto di accumulazione.

Entro fine 2014

  • Ripresa da parte dei cantoni degli impianti di loro competenza per i quali l’UFE eseguiva la vigilanza.

Durante il 2015

  • Richiesta dei rapporti annuali, esecuzione delle ispezioni e informazione all’UFE circa gli impianti che presentano un particolare potenziale di pericolo, aggiornamenti in base alle nuove conoscenze tecniche.

Durante il 2016

  • Richiesta del regolamento d’emergenza ai proprietari.