Notifica dei contributi
I partiti politici cantonali e le loro sezioni notificano alla Cancelleria dello Stato entro il 31 gennaio il nome dei singoli donatori e l'ammontare dei contributi eccedenti complessivamente l'importo di 10'000 franchi ricevuti nel corso dell'anno precedente; per sezioni si intendono in particolare le associazioni riconosciute dal partito o che hanno un rapporto stretto con lo stesso, nonché i suoi organi territoriali sovracomunali.
I candidati alle elezioni cantonali notificano alla Cancelleria dello Stato il nome dei singoli donatori e l'ammontare dei contributi eccedenti complessivamente l'importo di 5'000 franchi entro il termine di tre giorni da quando le liste e le candidature sono divenute definitive; se il contributo è versato dopo tale momento, il termine di tre giorni decorre dal momento del versamento.
I comitati di sostegno per una votazione cantonale notificano alla Cancelleria dello Stato il nome dei singoli donatori e l'ammontare dei contributi eccedenti complessivamente l'importo di 5'000 franche entro il termine di re giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione nel Foglio ufficiale, se il contributo è versato dopo tale momento, il termine di tre giorni decorre dal momento del versamento.
La Cancelleria dello Stato pubblica le notifiche nel Foglio ufficiale.
I capoversi 1-3 si applicano per analogia anche ai partiti politici comunali e alle loro sezioni, ai candidati alle elezioni comunali e ai comitati di sostegno per una votazione comunale; le notifiche sono comunicate alla cancelleria comunale, la quale le pubblica all'albo comunale per un periodo di quindi giorni.
Sanzioni
Si rimanda all'articolo 91 della Ledp.
Finanziamento di campagne da parte degli enti pubblici
Il Consiglio di Stato e gli enti cantonali di diritto pubblico informano entro tre giorni mediante comunicazione pubblica sulla decisione di versamento di qualsiasi contributo per il finanziamento della campagna di una votazione.
Il Municipio e gli enti comunali di diritto pubblico informano entro tre giorni mediante pubblicazione all'albo comunale sulla decisione di versamento di qualsiasi contributo per il finanziamento della campagna di una votazione.