Referendum
Tramite l'esercizio del diritto di referendum, almeno 7'000 cittadini aventi diritto di voto chiedono che le decisioni del Gran Consiglio di approvazione, modifica o abrogazione di una legge o di un decreto legislativo siano sottoposte al voto popolare.
Informazioni generali
Attraverso il referendum, si può chiedere che vengano sottoposti al voto popolare:
- le leggi e i decreti legislativi di carattere obbligatorio generale;
- gli atti comportanti una spesa unica superiore a Fr. 1'000'000.- o una spesa annua superiore a Fr. 250'000.- per almeno 4 anni;
- gli atti di adesione a una convenzione di diritto pubblico di carattere legislativo.
Procedura per il lancio di un referendum
Per poter lanciare un referendum, i promotori devono raccogliere l'adesione scritta (firma) di almeno 7'000 cittadini aventi diritto di voto, entro 60 giorni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale della legge, del decreto legislativo o dell'atto soggetto a referendum.
La domanda di referendum deve essere consegnata presso la Cancelleria dello Stato, Servizio dei diritti politici.
Prima di pubblicare il risultato della domanda di referendum nel Foglio ufficiale, la Cancelleria dello Stato, Servizio dei diritti politici, verifica la validità delle firme (entro 30 giorni dalla scadenza del termine di raccolta).
Se il numero delle firme previste è raggiunto, la domanda di referendum è dichiarata riuscita.
Non è ammesso il ritiro della domanda di referendum.
Basi legali
- Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997 (revisione della Costituzione art. 82)
- Legge sull'esercizio dei diritti politici (LEDP) del 19 novembre 2018 (iniziative: artt. 93-111 e referendum: artt. 112-114)
- Regolamento sull'esercizio dei diritti politici (REDP) del 5 giugno 2019 (iniziative e referendum: artt. 39-42)