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Informazioni

Di seguito vengono spiegate alcune terminologie e procedure che valgono sia per le votazioni che le elezioni.

 

Diritto di voto

Catalogo elettorale

Il catalogo elettorale è il documento ufficiale, aggiornato costantemente, in cui figurano tutti i cittadini di un Comune aventi  diritto di voto in materia federale, cantonale e comunale e quelli che acquistano tale diritto nel corso dell'anno.
L'avente diritto di voto è iscritto nel catalogo elettorale nel Comune di domicilio.

Nessun cittadino può essere radiato dal catalogo elettorale di un Comune se non risulta prima iscritto in quello di un altro. Dell'iscrizione e della radiazione viene data comunicazione scritta al cittadino interessato.

Il catalogo elettorale aggiornato al 31 dicembre è pubblicato annualmente durante tutto il mese di gennaio, negli orari di apertura, della Cancelleria comunale. Il  Municipio pubblica ogni variazione all'albo comunale. Il catalogo elettorale deve essere costantemente aggiornato fino al quinto giorno prima di ogni elezione o votazione.

Gli aventi diritto di voto nel Comune hanno diritto di consultare il catalogo elettorale.

Diritto di voto

in materia comunale:

  • ogni cittadino svizzero di diciotto anni compiuti, domiciliato da tre mesi in un Comune del Cantone;
  • ogni cittadino ticinese all'estero di diciotto anni compiuti il cui Comune di voto ai sensi della legislazione federale è nel Cantone.

in materia cantonale:

  • ogni cittadino svizzero di diciotto anni compiuti domiciliato da cinque giorni in un Comune del Cantone;
  • ogni cittadino ticinese all'estero di diciotto anni compiuti il cui Comune di voto ai sensi della legislazione federale è nel Cantone.

in materia federale:

  • ogni cittadino svizzero di diciotto anni compiuti con domicilio politico in un Comune del Cantone, che sia in possesso dei diritti politici e non li eserciti in nessun altro Cantone;
  • ogni cittadino svizzero all'estero di diciotto anni compiuti il cui Comune di voto ai sensi della legislazione federale è nel Cantone.

Dove si può esercitare il diritto di voto?

Gli aventi diritto di voto sono iscritti nel catalogo elettorale del Comune di domicilio.

Il cittadino svizzero all'estero è iscritto nel Comune di voto determinato secondo la legislazione federale.

Identificazione dell'elettore

L'avente diritto di voto, presentandosi all'ufficio elettorale, dichiara e, se necessario, documenta la propria identità e consegna la carta di legittimazione.

Chi non può votare?

Sono escluse dall'esercizio dei diritti politici le persone che a causa di durevole incapacità di discernimento sono sottoposte a curatela generale o sono rappresentate da una persona che hanno designato con mandato precauzionale.

Cancelleria dello Stato
Servizio dei diritti politici

Piazza Governo 6
6501 Bellinzona

tel. +41 91 814 31 72

can-dirittipolitici(at)ti.ch

Il Servizio dei diritti politici

Il Servizio dei diritti politici è responsabile dell’applicazione in materia di diritti politici nel Cantone Ticino. Esso si occupa dei diritti popolari (domande di referendum e di iniziativa) e organizza le votazioni e le elezioni cantonali e federali. Il servizio fornisce inoltre consulenza ai Comuni in materia di diritti politici.

Il Servizio dei diritti politici è integrato nella Cancelleria dello Stato ed è subordinato direttamente al Cancelliere dello Stato.