Iniziative
Nel Canton Ticino il popolo e i Comuni hanno la possibilità - in ambito dei diritti politici - di presentare al Parlamento ticinese delle iniziative.
Iniziativa popolare legislativa
Tramite un'iniziativa popolare legislativa almeno 7'000 cittadini aventi diritto di voto possono chiedere per iscritto al Gran Consiglio l'adozione, l'abrogazione e la modifica di una legge o di un decreto legislativo (art. 42 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino).
Un’iniziativa popolare legislativa può essere presentata sotto forma di proposta generica oppure di progetto elaborato.
La forma generica consente ai promotori di presentare delle proposte generali di introduzione, modifica o abrogazione di una legge; è in seguito compito del Gran Consiglio elaborare un progetto nel senso della domanda.
Un’iniziativa di tipo elaborata richiede invece ai promotori di presentare una proposta completa di articoli di legge nuovi o modificati.
Domanda di iniziativa popolare legislativa
Il testo dell'iniziativa, sottoscritto da almeno 5 promotori, deve essere consegnato presso la Cancelleria dello Stato, Servizio dei diritti politici.
Prima di essere pubblicato nel Foglio ufficiale per la raccolta delle firme, il testo viene dapprima esaminato dalla Cancelleria dello Stato, Servizio dei diritti politici per verificare se corrisponde alle esigenze formali stabilite dalla legge.
Con la pubblicazione del testo nel Foglio ufficiale, è assegnato un termine di 100 giorni per la raccolta delle firme che devono essere depositate presso la Cancelleria dello Stato, Servizio dei diritti politici, per una verifica.
Per la riuscita dell'iniziativa popolare legislativa occorrono 7'000 firme.
Se l'iniziativa ha avuto successo le firme e il testo vengono trasmessi al Gran Consiglio, che deciderà se accettare la proposta oppure formulare un controprogetto.
In entrambi i casi l'ultima parola spetterà ai cittadini ticinesi attraverso la votazione popolare.
Basi legali
- Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997 (revisione della Costituzione art. 82)
- Legge sull'esercizio dei diritti politici (LEDP) del 19 novembre 2018 (iniziative: artt. 93-111 e referendum: artt. 112-114)
- Regolamento sull'esercizio dei diritti politici (REDP) del 5 giugno 2019 (iniziative e referendum: artt. 39-42)