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Materiale di voto


(art. 25 LEDP e 20 RALEDP)

Il Municipio provvede alla stampa delle schede facsimile, delle schede ufficiali, dell'elenco candidati e delle istruzioni di voto secondo le direttive dell'Ufficio votazioni e elezioni (Dipartimento delle istituzioni).


Distribuzione e invio del materiale di voto
(art. 26 LEDP)

Il Municipio invia al domicilio di ogni cittadino iscritto in catalogo le schede facsimile, l'elenco dei candidati e le istruzioni di voto al più tardi 10 giorni prima della data delle elezioni e più precisamente entro il 4 aprile 2013.

Non è permessa la distribuzione delle schede ufficiali per le elezioni comunali, tranne per i casi in cui è autorizzato il voto per corrispondenza.

Le schede ufficiali vengono ritirate dagli elettori all' ufficio elettorale al momento delle operazioni di voto.

Schede ufficiali di voto
(art. 57 cpv. 3 LEDP, art. 20 RALEDP)

La scheda ufficiale per le elezioni contiene, oltre alla data delle elezioni, la designazione del potere da eleggere, la denominazione e il numero dei gruppi, il cognome, il nome, il numero dei candidati e l'indicazione del numero massimo di voti preferenziali e la casella con l'indicazione "senza intestazione".