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Composizione, competenze e funzionamento degli uffici elettorali comunali

(art. 20, 21, 39 LEDP; 10 e ss. RALEDP)

L’ufficio elettorale si compone di un presidente e di due membri designati dal Municipio avuto riguardo della rappresentanza dei gruppi politici.

Il Municipio designa inoltre i supplenti dell'ufficio elettorale.

Le cariche di membro e di supplente sono obbligatorie.

Il regolamento disciplina il funzionamento dell’ufficio elettorale.

L'ufficio elettorale presiede alle operazioni di voto e di spoglio nel Comune, assicura la regolarità delle operazioni elettorali, decide sulle questioni che gli vengono sottoposte dai delegati.

Ogni ufficio elettorale comunale deve tenere il verbale delle operazioni di voto e di spoglio e allestire l’elenco dei votanti.

Lo spoglio delle schede per le elezioni comunali avviene a livello cantonale.

Lo spoglio delle schede per l'elezione del Sindaco, per l’elezione complementare di un Municipale o di un Consigliere comunale avviene a livello comunale.

L'ufficio elettorale:

  • si pronuncia sulla validità delle schede;
  • esegue la ricapitolazione e la proclamazione dei risultati;
  • tiene il verbale delle operazioni di voto e di spoglio e allestisce l’elenco dei votanti.

Delegati dei gruppi

I gruppi che hanno depositato una lista hanno il diritto di essere rappresentati e di designare un delegato e un suo supplente per ogni ufficio elettorale.

I delegati hanno diritto di:

  • assistere a tutte le operazioni di voto;
  • rilevare eventuali irregolarità e chiedere rimedio all’ufficio elettorale;
  • firmare il verbale.


Custodia delle schede e dei dati delle operazioni di voto

(art. 28 LEDP e 21 RALEDP)

Ad ogni sospensione delle operazioni di voto, le urne vengono aperte, le schede vengono conteggiate per verificarne la corrispondenza con il numero dei votanti e, con gli elenchi dei votanti, rinchiuse in un plico sigillato, firmato dai membri dell’Ufficio elettorale e dai delegati dei gruppi. Le cassette contenenti il materiale di voto devono essere chiuse a chiave, munite degli appositi sigilli e depositate in luogo sicuro fino al termine delle operazioni di voto. Di tale formalità viene fatta menzione a verbale e analogamente si procede nel caso di voto anticipato.


Chiusura delle operazioni di voto e trasporto delle schede votate

(art. 38 e 46 LEDP)

Alla chiusura definitiva delle operazioni di voto i membri dell’ufficio elettorale, i segretari, il personale ausiliario designato dal Municipio e i delegati dei gruppi procedono al conteggio delle schede, alla verifica dell’elenco dei votanti con le schede rinvenute nell’urna.

Lo spoglio delle schede è eseguito dagli uffici cantonali.

L’ufficio elettorale comunale si scioglie dopo aver consegnato il materiale di voto ai funzionari governativi.


Sanzioni disciplinari

(art. 167 LEDP)

Il Consiglio di Stato può infliggere multe disciplinari fino ad un massimo di fr. 5’000.-- ai membri del Municipio e degli uffici elettorali colpevoli di inosservanza della LEDP e delle relative norme di applicazione.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Le infrazioni commesse dagli aventi diritto di voto sono punibili con una multa fino ad un massimo di fr. 1’000.-- dal Consiglio di Stato.