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Orari di voto

(art. 27 cpv. 2 e 3 LEDP)

 

I giorni e gli orari di voto sono decisi dal Municipio e sono indicati nel materiale di voto e pubblicati all'albo comunale.

A dipendenza delle decisioni del Municipio le operazioni di voto possono evare luogo nei giorni di:

  • giovedì 11 aprile 2013;
  • venerdì 12 aprile 2013;
  • sabato 13 aprile 2013;
  • domenica 14 aprile 2013.

In base all'art. 27 cpv. 2 e 3 LEDP, compete al Municipio stabilire i giorni e gli orari di voto in particolare:

  1. in tutti i Comuni gli uffici elettorali sono aperti minimo quattro ore, di cui almeno due la domenica tra le 10.00 e le 12.00 e una il venerdì o il sabato;
  2. gli uffici elettorali con più di 600 iscritti nel catalogo elettorale sono aperti almeno due ulteriori ore.
    Il Municipio può prevedere l’estensione dei giorni e degli orari di voto.

L'art. 27 cpv. 3 LEDP stabilisce gli orari minimi di apertura degli uffici elettorali: il Municipio può prevedere l'estensione dei giorni e degli orari di voto.

Il Municipio deve informare gli elettori dei nuovi orari di voto e dei giorni di apertura degli uffici elettorali tramite avviso allegato al materiale di voto, oppure mediante comunicato all’albo comunale o tramite la cancelleria comunale.

Gli elettori che si trovano nell'edificio dove si svolge la votazione al momento in cui le operazioni di voto sono dichiarate chiuse devono essere ammessi a votare.

È necessario consultare l'albo comunale.

Gli elettori che si trovano nell'edificio dove si svolge la votazione al momento in cui le operazioni di voto sono dichiarate chiuse devono essere ammessi a votare.

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