Liste
Liste definitive
Sorteggio delle liste
(art. 66 LEDP; art. 32 LDP)
Consiglio degli Stati
L'ordine di successione dei candidati è determinato dal Consiglio di Stato mediante sorteggio.
Consiglio nazionale
L'ordine di successione delle liste è determinato dal Consiglio di Stato mediante sorteggio.
I candidati ricevono, un numero progressivo a partire dal numero 1 tenuto conto dell'ordine di successione dei vari gruppi.
L'ordine di successione dei candidati di ogni gruppo è stabilito dai proponenti con la presentazione della proposta. Se i proponenti non provvedono alla numerazione vale l'ordine alfabetico.
Pubblicazione delle liste
(art. 67 LEDP e 27 RALEDP; 32 LDP)
Le liste per il Consiglio degli Stati e per il Consiglio nazionale sono pubblicate con il nome dei proponenti nel Foglio ufficiale a cura della Cancelleria dello Stato.
Per i candidati al Consiglio degli Stati è aggiunta l'eventuale iscrizione nel casellario giudiziale.
Per le liste del Consiglio nazionale è aggiunta l'eventuale dichiarazione di congiunzione e/o sottocongiunzione.