Vai al contenuto principale Vai alla ricerca

Liste

Liste definitive

(art. 66 LEDP; art. 30 e 32 LDP)

Le proposte di candidati devono essere definitivamente stabilite entro le ore 18.00 di lunedì 12 settembre 2011 e prendono il nome di liste.

Sorteggio delle liste

(art. 66 LEDP; art. 32 LDP)

Consiglio degli Stati

L'ordine di successione dei candidati è determinato dal Consiglio di Stato mediante sorteggio

Consiglio nazionale

L'ordine di successione delle liste è determinato dal Consiglio di Stato mediante sorteggio.

I candidati ricevono, un numero progressivo a partire dal numero 1 tenuto conto dell'ordine di successione dei vari gruppi.

L'ordine di successione dei candidati di ogni gruppo è stabilito dai proponenti con la presentazione della proposta. Se i proponenti non provvedono alla numerazione vale l'ordine alfabetico.

Pubblicazione delle liste

(art. 67 LEDP e 27 RALEDP; 32 LDP)

Le liste per il Consiglio degli Stati e per il Consiglio nazionale sono pubblicate con il nome dei proponenti nel Foglio ufficiale a cura della Cancelleria dello Stato.

Per i candidati al Consiglio degli Stati è aggiunta l'eventuale iscrizione nel casellario giudiziale.

Per le liste del Consiglio nazionale è aggiunta l'eventuale dichiarazione di congiunzione e/o sottocongiunzione.

Scadenziario

  • 12.09.2011 ore 1800
    - Liste definitive
  • 13.09.2011
    - Sorteggio delle liste