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Congiunzione delle liste

(art. 31 LDP e art. 8c ODP)

 

Consiglio degli Stati

Nelle elezioni col sistema maggioritario non è ammessa la congiunzione delle liste.

Consiglio nazionale

Due o più liste possono essere congiunte o sottocongiunte per dichiarazione concorde dei firmatari o dei rappresentanti entro le ore 18.00 di lunedì 12 settembre 2011.

La dichiarazione di congiunzione e sottocongiunzione delle liste deve essere presentata, a mano, alla Cancelleria dello Stato.

Ciascun gruppo di liste congiunte è considerato come una lista unica nei confronti delle altre liste.

Le sottocongiunzioni sono ammesse soltanto tra le liste con denominazione uguale, differenziate tra loro unicamente da aggiunte intese a specificare il sesso, l’appartenenza di un gruppo, la regione o l’età dei candidati.