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Opzione della carica

(art. 32 LElPatr)

All'atto della proclamazione dei risultati, è fissato un termine di quindici giorni agli eletti che occupano una carica incompatibile per esercitare il diritto di opzione.
Se l'eletto non opta, si presume abbia rinunciato alla carica di più recente elezione.
In caso di elezione alla carica di Presidente, membro o supplente dell'ufficio e contemporaneamente di membro del consiglio patriziale, si presume che egli rinunci alla seconda.
In caso di elezione alla carica di Presidente e contemporaneamente a quella di membro o supplente, si presume che egli rinunci alle seconde.
L'opzione dovrà avvenire entro 15 giorni dalla proclamazione dei risultati. La sottoscrizione della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi equivale a opzione.