Misure penali
Contravvenzioni
Il perseguimento penale delle infrazioni stradali e della navigazione interna nel Cantone Ticino è suddiviso fra l’Ufficio giuridico e la Magistratura penale (Magistratura ordinaria e Magistratura dei minorenni).
La competenza dell’Ufficio giuridico è limitata alle contravvenzioni (art. 103 CPS; art. 7 LACS; art. 4 lett. f, g e 47 RLACS) ovverosia alle violazioni per le quali la legislazione federale prevede quale pena massima la multa sino a fr. 10'000.-, ad eccezione delle infrazioni commesse da conducenti minorenni il cui perseguimento, a partire dal 01.01.2011, spetta al Magistrato dei minorenni.
Nei limiti sopra indicati, oltre alla pura circolazione stradale, il compito giurisdizionale demandato all’Ufficio giuridico si estende all’istruzione e al giudizio di denuncie in materia di navigazione interna (art. 8 LALNI; art. 43 RLALNI), di polizia ferroviaria (art. 8 Istruzioni sulla polizia ferroviaria), di durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali, di confisca e distruzione degli apparecchi e dispositivi che ostacolano, perturbano e vanificano i controlli ufficiali della circolazione stradale e di uso illecito di un fondo a scopo di posteggio (art. 4 lett b, f e g RLACS).
La procedura è retta dalla Legge di procedura per le contravvenzioni dagli art. 7-9 e 12 LACS, dall’art. 48 RLACS, dall’art. 8 LALNI. Per le multe disciplinari la procedura è definita dal diritto federale: la Legge sulle multe disciplinari (LMD), l'Ordinanza concernente le multe disciplinari (OMD) e il relativo elenco delle multe.
Nell’ambito delle sue competenze l'Ufficio giuridico decreta:
- la multa sino ad un massimo di fr. 10'000.- ;
- l’abbandono del procedimento penale;
- la non entrata in materia(decreto di non luogo a procedere).