Revoca della licenza di condurre
Revoca di ammonimento
È ordinata in seguito a infrazioni alle norme della circolazione di gravità media (art. 16b LCStr) o grave (art. 16c LCStr) e, se vi sono precedenti, anche a seguito di infrazioni di lieve entità (art. 16a cpv. 2 LCStr). Questa misura, che ha lo scopo di educare i conducenti e di dissuaderli dalla recidività, è pronunciata per un periodo determinato, la cui durata è fissata prendendo in considerazione la durata minima sancita dalla legge per il caso in esame, il pericolo cagionato, la colpa, la reputazione come conducente e la necessità professionale di condurre un veicolo a motore (art. 16 cpv. 3 LCStr).
Revoca di sicurezza
È ordinata nei confronti di conducenti che non adempiono i requisiti legali e che non sono idonei alla guida, indipendentemente dalla violazione delle norme della circolazione (alcolismo, tossicomania, carattere, malattia; art. 16d LCStr). Se sussistono seri dubbi sull’idoneità alla guida dell’interessato, la licenza può essere revocata subito a titolo cautelativo e preventivo, in attesa che i motivi d’esclusione siano appurati (art. 30 OAC). La misura ha uno scopo preventivo e mira direttamente alla salvaguardia della sicurezza stradale. La revoca di sicurezza è pronunciata per una durata indeterminata finché il conducente non dimostri la ritrovata idoneità alla guida, con riserva del termine minimo di riesame fissato dall'autorità nella decisione di revoca (art. 17 cpv. 3 LCStr). Nei confronti dei conducenti incorreggibili la revoca è pronunciata in forma definitiva (art. 16d cpv. 3, 17 cpv. 4, 23 cpv. 3 LCStr).