Corso d'educazione stradale
Obbligatorio
Il corso è ordinato nei confronti dei conducenti che ripetutamente hanno compromesso la sicurezza stradale violando le regole della circolazione, che appaiono idonei a subire una rieducazione e che possono essere influenzati positivamente da questa formazione complementare.
La misura, a carattere preventivo, è volta ad ammonire e rieducare il conducente recidivo mediante una formazione complementare adeguata. Il corso è pronunciato in aggiunta alla misura di revoca di ammonimento o all'ammonimento (art. 25 cpv. 3 lett. e LCStr, art. 40 e 41 OAC).
Facoltativo
Il conducente colpito da una misura di revoca di ammonimento (supra 2.1) può chiedere la riduzione della durata della revoca se ha partecipato volontariamente ad un corso di educazione stradale riconosciuto dall'autorità. La durata minima legale della revoca non può tuttavia essere ridotta (art. 17 cpv. 1 LCStr, nota informativa sui corsi riconosciuti).
Nei casi in cui la licenza di condurre è revocata per almeno un anno essa può essere rilasciata anticipatamente a determinate condizioni se il comportamento della persona interessata dimostra che la misura amministrativa ha conseguito il suo scopo. In questi casi devono essere trascorsi almeno la durata minima legale della revoca e due terzi della durata della revoca prescritta (art. 17 cpv. 2 LCStr).