Altre misure e navigazione
L'Ufficio giuridico, in caso di seri dubbi sull'idoneità alla guida, può ordinare nuovi esami di guida, medici, psicotecnici e perizie specialistiche (art. 14 cpv. 3 LCStr,art 11b e 27 OAC). Lo stesso è inoltre competente a pronunciare il divieto di condurre veicoli per i quali non è richiesta la licenza di condurre (es. ciclisti, conducenti di veicoli a trazione animale o di conducenti di altri veicoli sprovvisti di motore; art. 19 e 21 LCStr).
Il sistema a cascata: la severità nei confronti dei recidivi
Nei confronti dei conducenti recidivi, la legge oppone sanzioni particolarmente severe. In questo senso, coloro che violano ripetutamente le norme della circolazione rendendosi autori di infrazioni di media o elevata gravità sono colpiti da misure di revoca gradualmente aggravate che, nei casi più gravi, possono culminare con la revoca definitiva della licenza di condurre. Il sistema a cascata tiene conto del fattore temporale e del grado di gravità delle infrazioni commesse (tabella esemplificativa).
La licenza di condurre in prova soggiace ad un regime speciale di misure
La licenza di condurre acquisita la prima volta per motoveicoli (cat. A) o autoveicoli (cat. B) è rilasciata in prova per un periodo di tre anni (art. 15a cpv. 1 LCStr). Durante questo periodo il neo conducente soggiace, per quanto attiene le conseguenze di eventuali infrazioni, ad un regime speciale di sanzioni amministrative di particolare severità.
Ciò significa che se il conducente durante il periodo di prova commette un'infrazione da cui consegue la revoca della licenza, il periodo di prova viene prolungato di un anno (art. 15a cpv. 3 LCStr) e che nel caso di una seconda infrazione da revoca, la licenza di condurre in prova viene immediatamente annullata (art. 15a cpv. 4 LCStr). L'annullamento della licenza di condurre in prova comporta il rifacimento completo dell'iter di ammissione alla guida che può essere intrapreso al più presto dopo un anno dall'infrazione e soltanto sulla base di una perizia di psicologia del traffico che accerti l'idoneità alla guida (art. 15a cpv. 5 LCStr).
Le misure amministrative in materia di navigazione
Il sistema delle misure amministrative vigente in materia di navigazione con la recente revisione della Legge federale entrata in vigore il 01.01.2020 è comparabile a quello previsto in materia di circolazione stradale. Vi si possono riconoscere l'ammonimento, la revoca di ammonimento (art. 20 e 21 LNI) e la revoca di sicurezza (art. 17 cpv. 4 e 19 LNI).
La procedura amministrativa è retta dalla Legge di procedura per le cause amministrative, dagli art. 22-24 LCStr, art. 28-46 OAC, art. 10 LACS, art. 49-54 RLACS.
Il registro dei provvedimenti amministrativi: SIAC
Le misure amministrative sono iscritte nel sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione (SIAC) gestito dall'Ufficio federale delle strade in collaborazione con i cantoni (art. 89c lett. d LCStr, Ordinanza concernente il registro automatizzato delle misure amministrative). La regolamentazione federale dispone precisi termini di cancellazione (art. 22 cpv.2 Ordinanza SIAC).