Ogni cittadino svizzero sottoposto all'obbligo di notificazione militare che intende recarsi all'estero per un periodo superiore a 12 mesi consecutivi e trasferisce all'estero il domicilio civile, deve richiedere un congedo militare per l'estero. I cittadini ammessi al servizio civile sono esentati da questo obbligo. Possono ottenere un congedo per l'estero anche le persone soggette all'obbligo di notificazione che, pur essendo notificate in Svizzera conformemente alle disposizioni di diritto civile, hanno il luogo di lavoro effettivo all'estero presso un datore di lavoro senza sede in Svizzera e al cui contratto di lavoro non è applicabile alcuna regolamentazione perlomeno equivalente a quanto disposto agli articoli 324a e 324b del Codice delle obbligazioni in materia di continuazione del pagamento dello stipendio in caso di adempimento di obblighi legali.