Deputati al Gran Consiglio
Alla carica di deputato al Gran Consiglio possono essere eletti tutti i cittadini svizzeri di 18 anni compiuti. Tale carica è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro dell'ordine giudiziario e con un impiego pubblico salariato cantonale; la legge regola le eccezioni.
L'eletto non domiciliato in un Comune del Cantone deve prendervi domicilio entro 3 mesi dal giorno della proclamazione degli eletti, pena la decadenza dalla carica.
I deputati al Gran Consiglio non sono politici di professione. Essi, in aggiunta alle competenze decisionali nelle materie di spettanza del Parlamento, hanno la facoltà di presentare iniziative nella forma elaborata o in quella generica per proporre revisioni parziali della Costituzione cantonale o modifiche legislative. Nel caso di approvazione da parte del Gran Consiglio di un'iniziativa generica, il Consiglio di Stato è chiamato a elaborare un progetto di norma costituzionale, rispettivamente di norma legislativa.
I deputati, tramite la mozione, possono chiedere al Consiglio di Stato di prendere un provvedimento di interesse generale. Se il Consiglio di Stato respinge la mozione, su decisione del Gran Consiglio la stessa può diventare vincolante per il Governo, riservate le sue competenze costituzionali.
Tramite l'interpellanza o l'interrogazione i deputati possono porre domande al Consiglio di Stato su oggetti di interesse generale. La risposta governativa sarà orale per le interpellanze nell'ambito di una seduta parlamentare, rispettivamente scritta per le interrogazioni.
Essi possono inoltre proporre al Gran Consiglio di esercitare i diritti di iniziativa e di referendum che la Costituzione federale attribuisce al Cantone.
A partire dal 2000, i deputati al Gran Consiglio ticinese hanno rinunciato al titolo di onorevole.
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