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La nuova legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (RL 2.4.1.1) è stata approvata dal Parlamento ticinese il 24 febbraio 2015. Con l'entrata in vigore della stessa il 17 aprile 2015 è stata abrogata la precedente legge sul Gran Consiglio del 2002.
A prescindere dall’esito di future riflessioni di ordine più generale sul ruolo e suoi compiti del Parlamento, nella nuova legge è stata migliorata l’esposizione sistematica degli articoli e sono state precisate determinate regole e dissipate alcune ambiguità del testo previgente, specie per quanto attiene alle procedure di deliberazione del Gran Consiglio.
La regolamentazione della collisione d’interessi (v. art. 50) ha subito dei cambiamenti di rilievo. Infatti, le norme pertinenti sono state modificate su due fronti: precisando, da un lato, che non vi è obbligo di astensione nell’esame e nell’adozione di disegni di legge (cpv. 5); e prevedendo, nel contempo, che l’obbligo di astensione risultante dall’esistenza di un conflitto d’interessi si estende non soltanto al voto ma anche alla preparazione e alla discussione dell’oggetto, sia nelle Commissioni e in seno all’Ufficio presidenziale, sia nel plenum del Parlamento (cpv. 1 e 6). Qualora sia toccato da un conflitto d’interessi, il deputato è tenuto a lasciare la sala prima della discussione e del voto (cpv. 7). Inoltre, al fine di snellire le procedure e consentire nello stesso tempo lo svolgimento degli approfondimenti necessari, anche nel rispetto di eventuali esigenze di confidenzialità, si è ritenuto preferibile sancire che non sia più il Gran Consiglio, bensì l’Ufficio presidenziale, a dirimere eventuali contestazioni circa l’esistenza di un conflitto d’interessi in un dato caso (cpv. 8).
Al fine di migliorare l’efficienza dei lavori parlamentari, la durata massima delle dichiarazioni di voto è stata ridotta da 2 minuti a 1 minuto (v. art. 128 cpv. 7).
Con l’adozione della nuova legge, è stata inoltre sancita l’autonomia dei Servizi del Gran Consiglio rispetto alla Cancelleria dello Stato: diretti e coordinati dal Segretario generale del Gran Consiglio, i Servizi del Gran Consiglio dipendono direttamente dall’Ufficio presidenziale (art. 148 cpv. 2). Come indicato nel rapporto commissionale, si è così inteso salvaguardare, anche sul piano operativo, la necessaria indipendenza del potere legislativo nei confronti dell’esecutivo, ciò a piena garanzia della separazione dei poteri ma anche di una maggiore immediatezza e fluidità nei rapporti tra i Servizi del Gran Consiglio e i servizi centrali dell’amministrazione cantonale, certamente vantaggiosa per il buon funzionamento del Parlamento. Un’altra novità, che va nella medesima direzione, consiste nel fatto che, conformemente alla nuova legge, l’autorità di nomina dei funzionari del Gran Consiglio (eccettuato il Segretario generale per la nomina del quale rimane competente il plenum del Gran Consiglio) non è più il Consiglio di Stato, bensì l’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio (art. 153 LGC).
Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato
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