Commissione di ricorso sulla magistratura
Le decisioni emanate dal Consiglio della magistratura possono essere impugnate nel termine di 30 giorni con ricorso alla Commissione di ricorso sulla magistratura. La decisione su ricorso è inappellabile e immediatamente esecutiva (art. 85 a LOG).
La Commissione di ricorso sulla magistratura si compone di un presidente, due membri e due supplenti eletti dal Gran Consiglio. Sono eleggibili i cittadini in possesso di un dottorato in giurisprudenza o titolo equivalente o del certificato di capacità per l'esercizio dell'avvocatura (art. 17 LOG).
Il mandato dura 6 anni. La carica è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di deputato alle Camere federali, di membro del Gran Consiglio o di funzionario delle amministrazioni comunali, cantonali e federali. I membri e i supplenti della Commissione di ricorso sulla magistratura sono rieleggibili per un periodo complessivo di 12 anni e il loro mandato cessa al 31 dicembre dell'anno in cui hanno raggiunto il 70° anno di età, rispettivamente al 30 giugno se il limite di età è raggiunto nel primo semestre.