Tribunale cantonale amministrativo
Il Tribunale cantonale amministrativo è stato istituito nel 1966 e giudica le cause, di natura amministrativa in cui è parte un ente pubblico o organismo indipendente dall’amministrazione cantonale o comunale che statuisce nell’adempimento di compiti di diritto pubblico delegatogli dal Cantone o da un comune (art. 1 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa, del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1). Dal 14 luglio 2006 il Tribunale della pianificazione del territorio è stato integrato nel Tribunale cantonale amministrativo, che ne ha assunto tutte le competenze (BU 2006, pag. 215 segg.).
Da un punto di vista organico, il Tribunale cantonale amministrativo costituisce una delle camere della Sezione di diritto pubblico del Tribunale di appello. È composto di sei giudici e decide di regola nella composizione di tre membri. Tuttavia, le cause che non pongono questioni di principio o che non sono di rilevante importanza possono essere decise nella composizione di un giudice unico (art. 49 cpv. 2 lett. c e art. 49 cpv. 3 della legge sull'organizzazione giudiziaria, del 10 maggio 2006; LOG; RL 3.1.1.1). I giudici sono assistiti da vicecancellieri. Il Tribunale è dotato di una cancelleria propria, diretta da un segretario di camera.
Il Tribunale cantonale amministrativo giudica quale autorità di ricorso contro (art. 84 LPAmm):
a) le decisioni del Consiglio di Stato che non sono dichiarate definitive dalla legge, né impugnabili davanti ad un’altra autorità di ricorso;
b) le decisioni di altre autorità di ricorso che non sono dichiarate definitive dalla legge;
c) le decisioni di diritto amministrativo degli enti cantonali autonomi, nei casi previsti dalla legge;
d) le decisioni del Gran Consiglio, nei casi previsti dalla legge;
e) altre decisioni in settori specifici, nei casi previsti dalla legge.
Se, in linea di principio, il Tribunale cantonale amministrativo decide quale seconda e ultima istanza cantonale, in alcuni casi, in particolare quelli in cui la natura della controversia esige una soluzione rapida, la legge prevede il ricorso direttamente al Tribunale cantonale amministrativo, ad esempio nel settore delle commesse pubbliche. Occorre anche ricordare la competenza del Tribunale cantonale amministrativo quale istanza unica, adita tramite petizione (art. 92 segg. LPAmm).
Di regola, il ricorrente è tenuto a versare un anticipo per le spese processuali, importo che può variare da un minimo di fr. 100.- a un massimo di fr. 30'000.- a seconda del tipo di procedimento (art. 47 LPAmm). Inoltre, la parte soccombente nella procedura può essere condannata al pagamento di un'indennità alla controparte per le spese necessarie causate dalla controversia (ripetibili; art. 49 LPAmm).