Tribunale arbitrale in materia di assicurazione contro le malattie e gli infortuni
Il Tribunale arbitrale in materia di assicurazioni contro le malattie e gli infortuni ha giurisdizione su tutto il Cantone. Due i campi d’azione:
- In materia di assicurazione contro gli infortuni giudica le contestazioni tra assicuratori e persone che esercitano una professione sanitari; tra assicuratori e laboratori, stabilimenti e case di cura.
- In materia di assicurazioni contro le malattie giudica le contestazioni tra assicuratori e fornitori di prestazioni e anche per i casi in cui l’assicurato è debitore della rimunerazione (sistema del terzo garante).
Se le convenzioni tariffali o relative al controllo della qualità delle prestazioni prevedono l’intervento di una commissione cantonale paritetica per una procedura di conciliazione, il Tribunale arbitrale può essere adito soltanto dopo il fallimento della conciliazione.
Il Tribunale arbitrale è composto da un presidente designato dal Consiglio di Stato. Il presidente può venire sostituito da un supplente designato dal Consiglio di Stato.
La contestazione in materia di assicurazione contro gli infortuni o in materia di assicurazioni contro le malattie è promossa attraverso una petizione al Tribunale arbitrale, che intima la contestazione alla parte convenuta.