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Collaudo in caso di modifiche

Il detentore deve notificare all'autorità di immatricolazione le modifiche apportate ai veicoli. I veicoli modificati devono essere sottoposti a esame successivo (collaudo) prima di un ulteriore impiego

Richiesta

  • 00

    INFORMAZIONI

    L'esame concerne segnatamente:
    la modifica della classificazione del veicolo

    la modifica delle dimensioni, del passo, della carreggiata, dei pesi;

    gli interventi che modificano le emissioni di gas di scarico o di rumori. In questo caso deve essere provato che sono osservate le prescrizioni sui gas di scarico e i rumori in vigore al momento della prima messa in circolazione

    i dispositivi di scappamento non omologati per il tipo di veicolo

    la modifica della trasmissione (moltiplicazione del cambio e dell'asse)

    le ruote non omologate per il tipo di veicolo

    la modifica dei sistemi di sterzo e di frenatura

    il montaggio di un dispositivo d'aggancio

    la messa fuori servizio di sistemi di sicurezza o loro parti (ad es. airbag, tenditori di cinture di sicurezza) nella misura in cui non sia prevista dal costruttore, non possa essere effettuata dal conducente stesso e non sia di volta in volta notificata

    il non riassetto di sistemi di sicurezza difettosi o non funzionanti o loro parti (ad es. airbag, tenditori di cinture di sicurezza);

    tutte le altre modifiche importanti
  • 01

    APPUNTAMENTO

    Documenti rilasciati dal costruttore
    Omologazione relativa alle modifiche apportate

    Attenzione:
    I documenti originali sono da presentare al momento del collaudo.

    L’appuntamento sarà fissato compatibilmente con la disponibilità del momento.

    Richiesta collaudo

Informazioni

Cerchioni che non comportano un allargamento della carreggiata

Cerchioni identici per dimensioni, materiale e marca a quanto figura sull'approvazione del tipo possono essere montati senza dichiarazioni e senza notifiche. Se sull'approvazione del tipo non sono specificate marche particolari, possono essere montati senza dichiarazioni e senza notifiche cerchioni di qualsiasi marca a condizione di essere identici per dimensioni e materiale.

Cerchioni che comportano un allargamento della carreggiata

Un allargamento della carreggiata può essere apportato soltanto dal costruttore del veicolo oppure se questi dichiara che il veicolo si presta alla modifica.

L'allargamento della carreggiata ottenuto esclusivamente con ruote di campanatura (ET) differente rispetto a quelle del veicolo approvato (omologato) è permesso senza la dichiarazione d'idoneità da parte del costruttore del veicolo se la campanatura di ogni ruota non diverge di oltre l'1% della carreggiata. Fanno stato la carreggiata massima e la campanatura minima registrate sull'approvazione del tipo.

In questo caso è il fabbricante del cerchione che deve rilasciare una dichiarazione d'idoneità.

Essa deve menzionare la marca, le dimensioni del cerchione e la designazione esatta del tipo di veicolo per il quale il cerchione può essere accettato e deve portare il timbro e la firma originale del costruttore del cerchione.
L'importatore dei cerchioni, quando è in possesso di un originale della dichiarazione d'idoneità firmata dal loro fabbricante, può firmare e timbrare a sua volta una sua dichiarazione.

Il montaggio di cerchioni che non figurano sull'approvazione del tipo comporta un collaudo del veicolo.

  1. Sono ammessi gli alettoni posteriori che dispongono di un'approvazione internazionale (es. 74/483/CEE o 70/156/CEE)

  2. Altri alettoni sono valutati secondo i seguenti criteri:

    1. Non possono pregiudicare il comportamento in marcia del veicolo. Devono essere fissati in modo stabile e sicuro.
    2. Devono essere costruiti in modo da non aumentare il pericolo o la gravità di ferimento.
    3. Non possono condizionare le qualità o l'efficacia di parti prescritte (es. illuminazione).
    4. Non sono ammesse sporgenze che rendano possibile il rimanere agganciato.
    5. Raggio minimo degli spigoli 2.5 mm.
    6. Non devono potersi scheggiare.
    Inoltre, se gli alettoni non possono staccarsi in seguito ad un urto:
    1. Non possono sporgere dal contorno del veicolo. Non può essere superata la larghezza del veicolo in corrispondenza del punto di fissaggio.
    2. Le estremità laterali devono essere comprese nella carrozzeria o ripiegate contro di essa (spazio max. 20 mm).
    3. La distanza dalla carrozzeria non può superare 80 mm.

L'attestazione deve essere conservata assieme alla licenza di circolazione e presentata in occasione di controlli. In presenza di questa attestazione non è necessario sottoporre il veicolo a collaudo. Nella licenza di circolazione non viene fatta alcuna iscrizione.
Qualora il rumore fosse fastidioso o molesto l'autorità impone comunque una misurazione del rumore:

  1. Contenuti dell'attestazione del fornitore del dispositivo di scarico.
    L'attestazione deve comprendere:
    • la designazione e l'identificazione del silenziatore
    • il numero dell'approvazione CE, risp. ECE, del silenziatore
    • la marca e il tipo del veicolo per il quale il dispositivo è ammesso, con indicazione del numero del certificato tipo o dell'approvazione del tipo
    • la sigla d'identificazione del motore
    • la potenza nominale del motore e il regime di rotazione

  2. Contrassegno d'identificazione del dispositivo di scarico.
    I dispositivi di scarico o i loro elementi (esclusi i tubi e gli accessori di fissaggio) devono portare:
    • il marchio di fabbrica o di commercio del loro fabbricante
    • la designazione commerciale stabilita dal fabbricante o l'identificazione europea (CE, risp. ECE)
    Queste indicazioni devono essere leggibili e indelebili anche dopo l'installazione del dispositivo sul veicolo. 
     
  3. Validità dell'approvazione parziale CE (70/157/CEE).
    L'approvazione parziale CE, risp. ECE, è valida per un veicolo con certificato tipo o approvazione del tipo svizzera se il veicolo menzionato nell'approvazione parziale CE, risp. ECE, è identico a quello svizzero. Questa esigenza è soddisfatta se tutte le parti importanti del veicolo che hanno un'influenza sulle emissioni di rumore, indicate nell'approvazione parziale CE, risp. ECE, sono identiche a quelle del veicolo svizzero.

I vetri necessari alla visuale del conducente devono essere perfettamente trasparenti, non deformanti, resistenti alle intemperie e conservare una trasparenza di almeno il 70% anche dopo un lungo uso.

Per vetri che servono alla visuale del conducente sono da intendere il parabrezza e i vetri laterali anteriori. Di principio a questi vetri non possono essere applicati filtri, a meno che non si possa provare che i requisiti menzionati sopra sono soddisfatti su tutte le superfici vetrate. Dall'esperienza, la trasparenza ottenuta con l'applicazione di filtri è considerevolmente inferiore al 70% richiesto.

In casi dubbi è necessario far effettuare una prova da un istituto riconosciuto (es. Ufficio federale di metrologia, metas, 3003 Bern-Wabern).

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