Chiusure natalizie
I servizi dell’Amministrazione cantonale rimarranno chiusi il pomeriggio del 31 dicembre 2024.
Per il/la docente il monitoraggio prevede due disposizioni complementari. La prima - di tipo quantitativo - è riferita al numero minimo di giornate di attività di formazione continua che è tenuto/a a svolgere nel corso di un ciclo formativo di quattro anni. La seconda prevede invece la messa in atto da parte del/della docente di un’autovalutazione qualitativa del percorso formativo svolto.
La legge sulla formazione continua dei docenti (LFCD) attribuisce al/alla docente, indipendentemente dal grado di occupazione, la responsabilità di svolgere un quantitativo minimo di attività di formazione continua nel corso di un ciclo formativo di quattro anni (LFCD, art. 4, cpv. 1):
All’interno del computo si inseriscono le attività di formazione a carattere obbligatorio proposte dal Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS), così come quelle facoltative. Previo riconoscimento da parte delle sezioni dell’insegnamento o della formazione, possono essere incluse anche delle attività liberamente scelte dal docente. Riguardo al quantitativo minimo valgono le disposizioni seguenti:
La seconda misura di monitoraggio concerne la documentazione delle attività di formazione continua svolte dal/dalla docente. Il/La docente documenta nel corso del quadriennio le proprie attività di formazione continua e indica, a conclusione del rapporto le aspettative riferite al ciclo successivo. Il bilancio svolto dal/dalla docente al momento della stesura del rapporto rappresenta un’occasione di sviluppo e di crescita e la sua consegna offre un momento di confronto con i rispettivi quadri scolastici.
a) Disposizioni
b) Contenuto del rapporto
In termini retrospettivi il rapporto espone:
In termini prospettivi il rapporto espone: