Domande frequenti
In questa sezione sono raccolte le risposte alle domande più comuni relative ai nostri servizi. L'obiettivo è fornire un supporto informativo chiaro, sintetico e immediato, per agevolare la consultazione e l'accesso alle informazioni riguardanti l'esenzione fiscale.
Qualora non si trovasse la risposta desiderata, l'Ufficio tassazione delle persone giuridiche rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti tramite i consueti canali di contatto.
È ammessa un'unica istanza, da trasmettere elettronicamente mediante modulo online di richiesta per l'esenzione fiscale, che precisa la volontà di ottenere l’esenzione per entrambe.
Una decisione di esenzione dal pagamento delle imposte sull’utile e sul capitale e/o dal pagamento delle imposte di successione e donazione. Per ogni singola istanza verrà prelevata una tassa di esenzione.
No. L’ente che persegue esclusivamente uno scopo ideale è in ogni caso imponibile per quanto riguarda l’imposta sull’utile e sul capitale. Gli utili delle persone giuridiche che perseguono scopi ideali non sono imponibili se non superano CHF 20'000.- (art. 74a LT). L’ente che persegue esclusivamente uno scopo ideale può invece ottenere l’esenzione dal pagamento dell’imposta di successione e donazione.
Agli enti esenti è fatto divieto di capitalizzazione (o tesaurizzazione). Sono permessi unicamente degli accantonamenti per eventi o progetti speciali, da sciogliere entro un lasso di tempo ragionevole (massimo tre anni) dal momento della costituzione. Pertanto, l’ente deve indicare i giustificati motivi di ogni singolo accantonamento.
Agli enti esenti è fatto divieto di capitalizzazione (o tesaurizzazione) e hanno l’obbligo di svolgere un’attività volta alla realizzazione dello scopo sociale. Pertanto, in sede di istanza, l’ente deve indicare i motivi che giustificano la mancata elargizione dei ricavi ai fini del perseguimento dello scopo sociale. Senza giustificati motivi, il mantenimento o il rinnovo dell’esenzione potrebbe essere rifiutato nella misura in cui l’attività altruistica non è più realizzata.
L’ente è tenuto a rendere pubblica la possibilità di partecipare ai concorsi per l’assegnazione delle borse di studio. La scelta dei beneficiari va operata tenendo conto del loro profitto negli studi, nonché della loro situazione economica. Di anno in anno, nel limite del possibile, i soggetti beneficiari devono essere diversi.
Le liberalità in favore delle Chiese riconosciute ex lege, segnatamente la Chiesa cattolica romana e la Chiesa evangelica riformata, sono deducibili. Tuttavia, le liberalità in favore di enti esenti per fini di culto non sono deducibili.




