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Abrogazione dell’articolo 43 numeri 1 e 1bis della Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
a partire dal 01.01.2025
L'assoggettamento nel Cantone Ticino avviene per appartenenza personale o per appartenenza economica. La determinazione dell’assoggettamento fiscale è di competenza esclusiva del Cantone.
I comuni collaborano tramite la tenuta a giorno dei propri registri comunali, nonché tramite le misure di assistenza amministrativa prevista dalle leggi tributarie applicabili.
Contrariamente all'ipotesi dell'assoggettamento per appartenenza personale, per definizione illimitato, l'assoggettamento in virtù dell’appartenenza economica è limitato alle parti del reddito e della sostanza per le quali sussiste un obbligo fiscale nel Cantone. L’aliquota è calcolata in ogni caso sulla totalità dei redditi e della sostanza, siano essi posti in Svizzera o all’estero.
Il diritto fiscale del Canton Ticino e quello federale ammettono, in linea di principio, che il contribuente è assoggettato all’imposta in modo illimitato in un solo luogo, segnatamente quello in cui la persona fisica ha domicilio o dimora fiscale.
Il domicilio fiscale è caratterizzato da un elemento oggettivo, costituito dall’effettiva residenza in un luogo, e da un elemento soggettivo, costituito dall’intenzione di rimanervi in modo duraturo.
Secondo la consolidata giurisprudenza del Tribunale federale, il criterio dell’intenzione di stabilirsi durevolmente non deve essere inteso come dipendente dalla volontà soggettiva del contribuente. Il domicilio fiscale viene determinato esclusivamente in base all’insieme di fattori oggettivi, riconoscibili da terzi, tramite i quali si manifesta l’intenzione della persona interessata di stabilirsi durevolmente in un luogo, ove si trova oggettivamente il centro dei suoi interessi vitali.
Sempre secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, se una persona mantiene contatti con più luoghi (più Cantoni), per determinare il domicilio fiscale è necessario determinare il luogo con il quale mantiene i legami più forti. Nei casi di controversia o quando il contribuente dispone di diversi centri d’interessi (residenze secondarie, partenza verso un altro Cantone per svolgere un’attività lucrativa ecc.), le autorità fiscali devono analizzare gli interessi personali, familiari, professionali e sociali del contribuente. In questo contesto sono rilevanti, ad esempio, il luogo di dimora abituale dei membri della famiglia (coniuge, figli, genitori e fratelli), le relazioni sociali extra familiari (ad esempio la partecipazione alla vita comunale, ad associazioni locali, ecc.), la posizione professionale del contribuente e le condizioni abitative nei vari luoghi.
Questi criteri devono essere presi in considerazione anche nel caso in cui una persona trascorra lo stesso tempo in più luoghi. I vari criteri devono essere ponderati a seconda della situazione personale dell’interessato (ad esempio l’età) e soppesati l’uno con l’altro tenuto conto di tutte le circostanze del caso.
La dichiarazione di residenza in un comune non è una condizione sufficiente per stabilirvi il domicilio fiscale. Può infatti accadere in casi particolari che il domicilio fiscale principale del contribuente si trovi in un luogo diverso rispetto al domicilio civile.
Le nozioni di domicilio civile e fiscale sono simili, ma non identiche. Pertanto, il domicilio civile (detto anche domicilio legale, art. 23 segg, CCS) e il domicilio fiscale possono trovarsi in luoghi diversi. Il domicilio politico, di principio, combacia con il domicilio civile.
Nel caso di contribuenti single, la giurisprudenza del Tribunale federale accentua il legame d’ordine economico con il luogo di lavoro, soprattutto quando la dimora in questo luogo dura da più anni. Altro esempio è quello dei contribuenti (sposati o concubini) che detengono una posizione dirigenziale, per i quali l’attaccamento al luogo di lavoro assume rilevanza ancor più accresciuta.
Con la sua decisione, l'autorità fiscale determina esclusivamente il domicilio fiscale e, di conseguenza, gli obblighi fiscali di una persona. Tale decisione non ha alcuna influenza sul domicilio civile, che continua a trovarsi nel Comune dove sono raccolti i suoi dati di stato civile.
Analogamente, la procedura di determinazione del domicilio fiscale non limita in alcun modo la libertà di domicilio garantita dall’art. 24 della Costituzione federale.
Se una persona mantiene contatti con più Cantoni, le autorità fiscali devono accertare il domicilio fiscale al fine di evitare che due Cantoni rivendichino contemporaneamente l’assoggettamento alle imposte dello stesso contribuente.
Premesso che la doppia imposizione intercantonale è vietata dalla Costituzione (art. 127 cpv. 3 Cost.), il Tribunale federale ha stabilito alcune regole per la ponderazione dei singoli criteri nell’ambito dell’esame complessivo della fattispecie, che deve essere intrapreso per stabilire il domicilio fiscale.
Se una persona soggiorna alternativamente presso due indirizzi, ciò che è il caso quando il luogo di lavoro non coincide con il luogo di residenza abituale, il suo domicilio fiscale si trova nel luogo con il quale ha le relazioni più strette.
Per il contribuente single che esercita un’attività lucrativa dipendente, il domicilio fiscale si trova, di principio al suo luogo di lavoro, ossia al luogo a partire dal quale esercita quotidianamente la sua attività lucrativa, per una lunga durata oppure per un tempo indeterminato, per sopperire ai suoi bisogni.
Per il contribuente sposato, i legami creati dai rapporti personali e famigliari sono ritenuti più forti di quelli con il luogo di lavoro; per tale ragione tali persone sono imponibili, in principio al luogo di residenza della famiglia. Stesso dicasi per il contribuente sposato che esercita un’attività lucrativa dipendente (senza avere una funzione dirigente) e non rientra in famiglia che per il fine settimana e durante il suo tempo libero (il cosiddetto “Wochenaufenthalter”).
Nel caso di contribuenti dipendenti che ricoprono una posizione dirigenziale e che tornano al luogo di dimora del coniuge solo nei fine settimana e nei giorni di riposo, il rapporto con il luogo di lavoro può prevalere su quello con il luogo dove sorge l’abitazione familiare. In questo caso, il loro luogo di domicilio non è il luogo di residenza della famiglia, ma il luogo di lavoro. Secondo la giurisprudenza, questa condizione si verifica solo se:
a) Il contribuente ricopre una posizione manageriale in un’impresa economicamente rilevante;
b) Ha una responsabilità particolare;
c) È a capo di un gran numero di collaboratori e
d) Dispone di un alloggio al luogo di lavoro.
La questione dei soggiorni in luoghi diversi viene risolta nell'ambito di una procedura di accertamento relativo al domicilio fiscale, il cui esito ha carattere vincolante.
La dimora fiscale, alla pari del domicilio fiscale, crea un assoggettamento illimitato alle imposte per appartenenza personale.
La dimora fiscale è data quando una persona soggiorna nel Cantone senza interruzioni importanti:
a) almeno 30 giorni esercitandovi un’attività lucrativa;
b) almeno 90 giorni senza esercitare un’attività lucrativa.
Non ha domicilio o dimora fiscale chi, domiciliato fuori Cantone, soggiorna nel Cantone unicamente per frequentare una scuola o per farsi curare in un istituto.
La nozione di dimora fiscale pone dei limiti a partire dai quali è possibile assoggettare alle imposte una persona che soggiorna in Ticino senza l’intenzione di stabilirsi durevolmente.
L’imposizione dipenderà poi dal diritto federale di doppia imposizione intercantonale e dalle convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni.