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Domande frequenti

Studenti ed ex-studenti

Il solo domicilio civile (ossia l’iscrizione presso l’ufficio controllo abitanti) non è sufficiente per determinare il domicilio fiscale, che viene invece definito in base al luogo con il quale il contribuente intrattiene le relazioni personali ed economiche più strette, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale.

In linea generale:
•    Per i contribuenti single: il domicilio fiscale si presume nel luogo in cui è svolta in modo stabile e continuativo l’attività lavorativa, specialmente se la persona dispone da più anni di un alloggio nel luogo di lavoro e non rientra regolarmente nel Cantone d’origine.
•    Per i contribuenti coniugati o conviventi: il domicilio fiscale coincide di regola con il luogo di residenza della famiglia, anche se il lavoro viene svolto altrove.

In questi casi si consiglia di:
-    Valutare attentamente la propria situazione concreta: situazione professionale, situazione familiare e presenza effettiva
-    Contattare l’autorità fiscale del Cantone che ha trasmesso la dichiarazione, per chiarire la propria posizione.
Per i casi più complessi, si può contattare il Servizio assoggettamento.
 

Questionario della Divisione delle contribuzioni

Le autorità fiscali sono tenute a svolgere tutte le indagini necessarie per chiarire l’assoggettamento fiscale di un residente, inclusi i fatti che possono essere favorevoli al contribuente. Il questionario serve a determinare l'obbligo fiscale delle persone e si basa sul concetto di determinazione del domicilio fiscale. Per domicilio fiscale si intende il luogo in cui si soggiorna con l’intenzione di stabilirvisi in modo permanente.

In caso di soggiorno in più luoghi, la giurisprudenza del Tribunale federale stabilisce che sono determinanti le condizioni di vita, di abitazione e di lavoro nei diversi luoghi. Particolare rilevanza viene attribuita alle condizioni familiari.
 

Il questionario viene inviato al contribuente quando la situazione fiscale presenta elementi che richiedono un chiarimento. La maggior parte dei Cantoni utilizza questo strumento per una prima valutazione. Non si tratta di una decisione formale e, pertanto, non esistono vie legali per contestarlo in questa fase.

Qualora la situazione fiscale presenti elementi di complessità (ad esempio, possesso di immobili, luogo dell’attività economica diverso dal domicilio, soggiorno familiare in una località diversa dal domicilio, trasferimento in un altro Cantone o all’estero), è possibile procedere autonomamente alla compilazione del questionario e trasmetterlo spontaneamente al Servizio assoggettamento oppure contattare preventivamente il Servizio al seguente indirizzo e-mail dfe-dc.assoggettamento(at)ti.ch.

I dati personali forniti nel questionario sono trattati nel rispetto delle normative cantonali vigenti sulla protezione dei dati e utilizzati esclusivamente per scopi fiscali. 

In virtù dell’obbligo di fornire tutte le informazioni utili alla loro imposizione, i contribuenti sono tenuti a restituire il questionario debitamente compilato. 

In caso di smarrimento è sempre possibile scaricare il questionario. Il contribuente può richiedere una proroga del termine di 30 giorni per trasmettere il questionario tramite l’indirizzo email generale dfe-dc.assoggettamento(at)ti.ch.

La mancata risposta al questionario può costituire un indizio a favore dell’esistenza di un domicilio fiscale in Ticino e comportare una valutazione fiscale d’ufficio, basata sulle informazioni disponibili. Inoltre il Servizio Assoggettamento può procurarsi documenti amministrativi, nonché altre informazioni e attestazioni da terze persone, tra le quali le autorità comunali.
 

In Svizzera, il sistema federalista è composto da tre livelli: comunale, cantonale e federale. Ogni livello ha la facoltà di riscuotere imposte conformemente alle proprie leggi. Pertanto, i Comuni possono inviare i propri questionari per chiarire la situazione fiscale del contribuente.

Se si ricevono più questionari, ad esempio uno dal Cantone e uno dal Comune, entrambi devono essere compilati integralmente, poiché ogni autorità ha la libertà di definire i propri moduli.
 

Non è necessario allegare documenti al questionario. Qualora fosse necessario verificare ulteriormente la situazione, il Servizio Assoggettamento o l’Ufficio circondariale di tassazione contatterà direttamente il contribuente per richiedere la documentazione pertinente.

Concetti generali: Assoggettamento fiscale, segnalazioni

Il diritto fiscale del Cantone Ticino e quello federale prevedono che il contribuente sia assoggettato alle imposte in modo illimitato in un solo luogo, ossia dove ha il domicilio o la dimora fiscale.

Il domicilio fiscale si basa su:

•    un elemento oggettivo: l’effettiva residenza in un luogo;
•    un elemento soggettivo: l’intenzione di rimanervi in modo duraturo.

Per maggiori informazioni sul concetto di domicilio fiscale si possono consultare le pagine specifiche.
 

Partenze e cambio domicilio

Qualora una decisione di tassazione fosse ritenuta errata, occorre presentare un reclamo entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Il semplice annuncio formale presso le autorità comunali non ha effetto pregiudiziale, rispettivamente costitutivo di un nuovo domicilio fiscale. Analogamente, né l’ottenimento di una decisione di tassazione da parte del Cantone di destinazione, né l’incasso delle imposte da parte di quest’ultimo Cantone possono determinare automaticamente la costituzione di un nuovo domicilio fiscale.

In caso di conflitto di assoggettamento tra due Cantoni, la soluzione può essere perseguita mediante un accordo tra i Cantoni coinvolti oppure, qualora tale accordo non fosse raggiunto, attraverso il ricorso all’autorità giudiziaria competente (Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello e Tribunale federale).
 

Permesso B, permesso G e imposta alla fonte

I titolari di un permesso B e G in Ticino sono in linea generale assoggettati all’imposta alla fonte per il loro reddito da attività lucrativa dipendente, trattenuta direttamente dal datore di lavoro. I titolari di un permesso B sono tassati secondo la procedura ordinaria ulteriore se il loro reddito lordo supera i CHF 120'000.- annui oppure se dispongono di proventi non imponibili alla fonte. Per informazioni rivolgersi all’Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo (sito internet…).

Residenza fittizia o partenza fittizia dal Cantone Ticino

Qualora una persona venga a conoscenza di una situazione evidente di elusione fiscale (ad esempio, residenza secondaria fittizia o dichiarazioni fittizie di trasferimento), è possibile segnalarla tramite l’indirizzo email ufficiale: dfe-dc.assoggettamento(at)ti.ch.

L’identità del segnalante sarà tutelata e non verrà comunicata alla persona sospettata di irregolarità. Tuttavia, il segnalante non avrà alcun diritto di partecipazione nella procedura di accertamento né riceverà informazioni sull’avanzamento o sull’esito della stessa.

Si precisa che segnalazioni effettuate telefonicamente o tramite posta non saranno prese in considerazione. Inoltre, eventuali segnalazioni abusive non saranno accettate e potrebbero comportare conseguenze legali per chi le presenta.