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La procedura legata alla riscossione ordinaria delle imposte, compresa la concessione di dilazioni e rateazioni, sono assunte dal Servizio dell’incasso ordinario.

Qualora e nonostante richiamo e diffida il credito d’imposta non venga onorato, il Servizio dell’incasso coattivo è responsabile per procedere in via esecutiva (art. 244 LT, art. 165 LIFD) secondo le disposizioni della Legge federale sull’esecuzione e fallimento (LEF).

L’istituto del condono si basa per l’imposta cantonale in applicazione all’art. 246 LT e, per l’imposta federale diretta, degli art. 102 e 167 LIFD. L'Ufficio esazione e condoni è competente anche per le decisioni di condono che riguardano le imposte comunali (art. 298 cpv. 2 LT). L’applicazione dello strumento del condono è assunta dal Servizio dei condoni.

Il Servizio di contabilità è l’istanza tecnica competente incaricata della contabilizzazione di tutti i movimenti finanziari concernenti le imposte. Il servizio è pure responsabile per il rimborso delle eccedenze d’imposta (art. 241 LT) rispettivamente delle restituzioni d’imposta non dovute o dovute solo in parte (art. 247 LT). Il Servizio è pure responsabile per il rimborso di eventuali eccedenze attinenti l’imposta federale diretta, rispettivamente per la restituzione d’imposte non dovute oltre che la gestione del deposito.