Chiusure natalizie
I servizi dell’Amministrazione cantonale rimarranno chiusi i pomeriggi del 24 e del 31 dicembre 2024.
Nei casi di trasferimento di proprietà immobiliare, ai sensi della legge tributaria (art. 124 LT), l’alienante deve versare allo Stato, rispettivamente al notaio rogante in caso di atto pubblico:
a) il 4 per cento del valore di alienazione con durata di proprietà oltre i 10 anni;
b) il 5 per cento del valore di alienazione con durata di proprietà da oltre 5 anni e non oltre i 10 anni;
c) il 6.5 per cento del valore di alienazione con durata di proprietà non oltre i 5 anni.
In alternativa l’alienante può consegnare direttamente allo Stato una garanzia bancaria a prima richiesta, irrevocabile, di pari valore, con durata di almeno 2 anni, rinnovabile annualmente.
Il versamento del deposito o la prestazione della garanzia da parte dell’alienante devono essere effettuati entro 30 giorni dal trasferimento della proprietà, con le seguenti modalità:
In caso di atto pubblico, il notaio rogante provvede a riversare il deposito entro 10 giorni dalla sua ricezione, sul conto corrente postale intestato all’Ufficio esazione e condoni indicato sopra (posto in ogni caso che l’iscrizione del trapasso di proprietà sia avvenuta). Contemporaneamente al riversamento, al notaio è richiesto di indicare all’Ufficio esazione e condoni i seguenti dettagli:
- nome e cognome dell’alienante;
- mappale dell'immobile trasferito;
- no. documento giustificativo indicato nel rogito;
- no. conto del notaio su cui riversare eventuali eccedenze.
In caso di più alienanti (es.: comunioni ereditarie, consorzi, ecc.) è importante indicare sin da subito all’Ufficio esazione condoni, Servizio contabilità, il nome e cognome di tutti gli alienanti, nonché le loro quote di partecipazione alla comunione di persone (anche solo tramite e-mail).
Il pagamento del deposito tramite versamento o prestazione di una garanzia bancaria sono liberatori nei confronti del terzo proprietario del pegno (acquirente dell’immobile), ma non per il debitore di imposta, ai sensi dell’art. 253 a cpv. 4 LT.
Nel caso di violazione degli obblighi procedurali derivanti dal deposito imputabile unicamente a all’alienante, ed in particolare al mancato versamento del deposito nei termini prescritti dalla legge, il notaio non potrà essere ritenuto responsabile di tale violazione. Restano riservati i casi in cui il notaio contravvenga lui stesso ai suoi obblighi procedurali, ai sensi degli artt. 254 cpv. 2 bis e 257 LT.
Previa compensazione dell’imposta sugli utili immobiliari e di altre imposte nei limiti dell’art. 253a cpv. 5 LT, l’autorità fiscale provvede a restituire eventuali eccedenze al notaio, salvo istruzioni scritte contrarie da parte dell’alienante (art. 253b cpv. 4 LT).
Qualora l’importo del deposito risultasse manifestamente sproporzionato rispetto all’imposta sugli utili immobiliari che garantisce, è sempre possibile richiedere in ogni tempo la riduzione dello stesso per il tramite del relativo Modulo (allegato). Si precisa che la riduzione del deposito è possibile solo qualora il richiedente non presenti degli altri scoperti di imposte.
Divisione delle contribuzioni
Ufficio esazione e condoni
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