Condoni - Decisioni di condono
Obiettivo e scopo del condono
Il condono deve contribuire al risanamento stabile e duraturo della situazione economica del contribuente.
La procedura di condono non sostituisce gli usuali rimedi giuridici del reclamo e del ricorso né deve avere per scopo la revisione di tassazioni cresciute in giudicato.
Oggetto della domanda di condono
Oggetto della domanda di condono possono essere unicamente:
a. imposte
b. interessi
c. multe comminate in seguito a una violazione di obblighi procedurali o a contravvenzione
I crediti fiscali oggetto di una domanda di condono devono essere stabiliti da una decisione cresciuta in giudicato (non è sufficiente la richiesta di acconto) non devono essere stati ancora pagati e la procedura esecutiva per l'incasso non deve ancora essere stata avviata.
La procedura di condono non è generalmente ammessa in relazione ai crediti fiscali che beneficiano di una garanzia (ipoteca legale, responsabilità solidale, ecc.).
Essa è inoltre esclusa per i crediti per i quali è già stato rilasciato un attestato di carenza di beni.
È tuttavia possibile chiedere il riscatto degli attestati di carenza di beni per mezzo del seguente formulario da riempire in tutti i campi allegando la relativa documentazione: scarica il formulario.
Base legale
A chi rivolgersi
Divisione delle contribuzioni
Ufficio esazione e condoni
Viale S. Franscini 6
6500 BELLINZONA
telefono: +41 91 814.40.21
email: dfe-dc.uec.condoni@ti.ch
web: www.ti.ch/fisco