Effettivi massimi per la produzione di carne e uova
L'ordinanza sugli effettivi massimi definisce il numero massimo di capi che possono essere allevati nelle aziende che praticano l'allevamento suino, l'ingrasso di suini, l'allevamento e tenuta di galline ovaiole, l'ingrasso di polli, l'ingrasso di tacchini e l'ingrasso di vitelli.
AUTORITÀ COMPETENTE
Ufficio federale dell'agricoltura
Mattenhofstrasse 5
CH - 3003 Berna
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