Latticini
In conformità alla Legge federale sull'agricoltura, la Confederazione può accordare ai produttori un supplemento per il latte commerciale trasformato in formaggio, nonché un supplemento per il foraggiamento senza insilati (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte).
I produttori possono vendere il loro latte soltanto a un valorizzatore del latte, a una comunità di produttori o a un’organizzazione di produttori. A tale scopo i produttori devono concludere un contratto di una durata minima di un anno, che deve almeno contenere un accordo circa la quantità e i prezzi del latte. I venditori diretti sono esentati dall’obbligo di concludere contratti per i quantitativi smerciati direttamente (art. 36b Legge sull'agricoltura).
Obbligo di notifica - art 43 Legge sull'agricoltura
- Il valorizzatore del latte notifica al servizio designato dal Consiglio federale:
a. il quantitativo di latte commerciale fornito dai produttori; e
b. il modo in cui ha valorizzato il latte fornitogli. - I produttori che commercializzano latte e latticini in vendita diretta notificano i quantitativi prodotti e smerciati in questo modo.
- I valorizzatori del latte notificano al servizio cantonale designato dal Consiglio federale i quantitativi concordati con i produttori e la durata dei contratti di acquisto di latte stipulati. Il servizio informa le cerchie interessate sui quantitativi totali concordati.
L’armonizzazione con il diritto europeo in materia di igiene richiede inoltre l’obbligo di autorizzazione per le aziende che producono, trasformano, trattano, depositano o consegnano derrate alimentari di origine animale. Il legislatore ha tuttavia previsto una serie di eccezioni a tale obbligo, dipendenti dalle caratteristiche dell'azienda. A tale fine invitiamo a consultare il sito web del Laboratorio cantonale e in particolare il settore "Notificazioni e autorizzazioni".
Sia per la produzione che per la trasformazione del latte vanno rispettate le relative normative federali, nonché le norme generali di igiene sulle derrate alimentari.
AUTORITÀ COMPETENTE
Annunci produzione
TSM Fiduciaria Sagl
Laubeggstrasse 68
3006 Berna
Tel. +41 58 101 80 00
www.tsmtreuhand.ch
Consulenza
UCA - consulenza lattiera
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6501 Bellinzona
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Fax +41 91 814 61 99
patrizia.rivascettrini(at)ti.ch
Controlli
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Via Mirasole 22
6501 Bellinzona
Tel. +41 91 814 61 11
Fax +41 91 814 61 19
www.ti.ch/laboratorio
BASE LEGALE
- Ordinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte - OSL) del 25 giugno 2008
- Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) del 20 giugno 2014
- Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr) del 16 dicembre 2016
- Ordinanza del DFI concernente le informazioni sulle derrate alimentari (ODI) del 16 dicembre 2016
- Ordinanza del DFI sui requisiti igienici (ORI) del 16 dicembre 2016
- Ordinanza sul controllo del latte (OCL) del 20 ottobre 2010
- Ordinanza del DFI concernente l'igiene nella produzione lattiera (OlgPL) del 23 novembre 2005
- Ordinanza del DFI sulle derrate alimentari di origine animale (ODOA) del 16 dicembre 2016
- Ordinanza concernente la produzione primaria (OPPrim) del 23 novembre 2005
- Ordinanza del DEFR concernente l'igiene nella produzione primaria (OlPPrim) del 23 novembre 2005