Chiusure natalizie
I servizi dell’Amministrazione cantonale rimarranno chiusi i pomeriggi del 24 e del 31 dicembre 2024.
In conformità alla Legge federale sull'agricoltura, la Confederazione può accordare ai produttori un supplemento per il latte commerciale trasformato in formaggio, nonché un supplemento per il foraggiamento senza insilati (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte).
I produttori possono vendere il loro latte soltanto a un valorizzatore del latte, a una comunità di produttori o a un’organizzazione di produttori. A tale scopo i produttori devono concludere un contratto di una durata minima di un anno, che deve almeno contenere un accordo circa la quantità e i prezzi del latte. I venditori diretti sono esentati dall’obbligo di concludere contratti per i quantitativi smerciati direttamente (art. 36b Legge sull'agricoltura).
Obbligo di notifica - art 43 Legge sull'agricoltura
L’armonizzazione con il diritto europeo in materia di igiene richiede inoltre l’obbligo di autorizzazione per le aziende che producono, trasformano, trattano, depositano o consegnano derrate alimentari di origine animale. Il legislatore ha tuttavia previsto una serie di eccezioni a tale obbligo, dipendenti dalle caratteristiche dell'azienda. A tale fine invitiamo a consultare il sito web del Laboratorio cantonale e in particolare il settore "Notificazioni e autorizzazioni".
Sia per la produzione che per la trasformazione del latte vanno rispettate le relative normative federali, nonché le norme generali di igiene sulle derrate alimentari.
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