Chiusure natalizie
I servizi dell’Amministrazione cantonale rimarranno chiusi i pomeriggi del 24 e del 31 dicembre 2024.
Le normative sulla protezione degli animali rivestono per il settore agricolo una particolare importanza, non solo per questioni deontologiche e di immagine, ma anche perché l'ottenimento dei differenti aiuti federali viene condizionato al rispetto di queste regole.
Particolarmente utili sono le direttive federali per la custodia degli animali da reddito delle differenti specie (direttive, circolari e istruzioni) che possono essere scaricate dal sito dell'Ufficio federale di veterinaria.
Si rende attenti inoltre al fatto che in base all'Ordinanza sulla protezione degli animali (art. 194) chi vuole tenere più di 10 Unità di bestiame grosso (UBG) deve aver conseguito una formazione in agricoltura. Questa condizione non si applica ai detentori di animali delle regioni di montagna le cui aziende necessitano di meno di 0,5 USM. La persona responsabile di quest'ultime aziende deve possedere un attestato di competenza (art. 198 dell'Ordinanza) se tiene:
Chiunque detiene invece a titolo professionale più di 11 cavalli deve aver conseguito una formazione di cui all'art. 197.
Formazione e attestati vanno acquisiti prima di iniziare la tenuta degli animali.
Ufficio del Veterinario cantonale
Via Dogana 16
6500 Bellinzona
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Ufficio per la sicurezza alimentare e di veterinaria
Schwarzenburgstrasse 155
CH-3003 Berna
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