Le aziende sono suddivise in quattro categorie in base ai pericoli particolari, secondo l’allegato 1 della direttiva, e dal numero dei collaboratori occupati.
Le esigenze per adempiere alla direttiva sono:
3.1 Nelle aziende con pericoli particolari e che occupano 10 o più collaboratori
- Il datore di lavoro deve dimostrare di aver attuato le misure richieste. A tal fine definisce le competenze e i processi concernenti la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute. L’organizzazione deve essere documentata.
- Se l’azienda non dispone di sufficienti conoscenze tecniche per garantire la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute ha l’obbligo di ricorrere agli specialisti della sicurezza sul lavoro.
3.2 Nelle aziende con pericoli particolari e che occupano meno di 10 collaboratori
- Il datore di lavoro deve dimostrare con mezzi semplici di aver attuato le misure richieste.
- Se l’azienda non dispone di sufficienti conoscenze tecniche per garantire la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute ha l’obbligo di ricorrere agli specialisti della sicurezza sul lavoro.
3.3 Nelle aziende senza pericoli particolari e che occupano 50 o più collaboratori
- Il datore di lavoro deve definire in maniera opportuna le competenze e i processi concernenti la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute. L’organizzazione deve essere documentata.
- Il ricorso agli specialisti della sicurezza sul lavoro è facoltativo.
3.4 Nelle aziende senza pericoli particolari e che occupano meno di 50 collaboratori
- Il datore di lavoro è tenuto a soddisfare gli obblighi generali di cui agli articoli 3 e articolo 10 OPI
- Il ricorso agli specialisti della sicurezza sul lavoro è facoltativo.