Contratti normali di lavoro (CNL)
Il diritto svizzero del lavoro prevede due tipi di contratti normali di lavoro (CNL):
1°
Contratti di lavoro con disposizioni relative al rapporto di lavoro (stipulazione, condizioni di lavoro, cessazione) - art. 359 CO
Questo tipo di CNL è direttamente applicabile ai singoli rapporti di lavoro di un determinato ramo, purché datore di lavoro e lavoratore non si siano accordati diversamente.
I Cantoni sono tenuti a emanare dei contratti normali di lavoro di questo genere per i lavoratori agricoli e per il personale domestico che disciplinino in particolare la durata del lavoro e del riposo nonché le condizioni di lavoro delle donne e dei giovani.
Contratti emanati dal Cantone Ticino
- Contratto normale di lavoro per il personale dell’agricoltura
- Contratto normale di lavoro per il personale domestico
- Personale domestico - Adeguamenti salariali dal 2020 con salari minimi mensili
- Contratto normale di lavoro per giovani alla pari
- Contratto normale di lavoro per il personale di vendita al dettaglio
Il CNL per il settore della vendita al dettaglio con salari minimi vincolanti per le aziende con meno di 10 dipendenti è quello indicato nella seconda colonna (contratti del 2° tipo, secondo l’art. 360a CO).
2°
Contratti di lavoro che stabiliscono temporaneamente dei salari minimi vincolanti - art. 360a CO
Quale misura di accompagnamento all’Accordo sulla Libera circolazione delle persone, nei rami in cui non esiste un contratto collettivo di lavoro con disposizioni sui salari minimi al quale possa essere conferita obbligatorietà generale e in caso di offerte ripetute e abusive di salari inferiori a quelli usuali per il luogo, la professione o il ramo, possono essere emanati contratti normali di lavoro che stabiliscono salari minimi vincolanti validi per l’intero ramo e modificabili solamente a vantaggio del lavoratore.
Contratti emanati dalla Confederazione
Contratti emanati dal Cantone Ticino
Il lavoratore a cui il datore di lavoro ha versato un salario inferiore a quanto previsto per la specifica categoria salariale nel relativo decreto del Consiglio di Stato (art. 2 “Importo del salario minimo”), ha diritto ad essere risarcito nella misura della differenza tra il salario percepito e il salario minimo risultante nel decreto del CNL per la sua figura professionale.
Il lavoratore, per ottenere tale risarcimento, dovrà attivarsi in sede civile nei confronti del proprio datore di lavoro. La procedura sottostà alle norme del Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Il lavoratore dovrà prestare attenzione ad alcune prescrizioni formali e materiali, che sono elencate qui di seguito, affinché la pretesa vada a buon fine.
Tentativo di conciliazione
L’azione civile deve essere preceduta da un tentativo di conciliazione presso l’autorità competente (per le pretese fino a 5'000.- fr. è competente il giudice di pace e al di sopra di tale importo la competenza è del Pretore).
Foro
Per le azioni in materia di diritto del lavoro è competente il giudice del domicilio o della sede del convenuto (datore di lavoro) o il giudice del luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente il lavoro.
Prescrizione
Le pretese in ambito di diritto del lavoro si prescrivono in 5 anni.
Spese della procedura
In caso di pretese di crediti salariali fino a 30'000.- fr. la procedura è esente da spese e tasse di giustizia.
Prima di intraprendere la via giudiziaria è consigliabile far valere le proprie pretese in via bonaria, chiedendo per iscritto al datore di lavoro o all’ex datore di lavoro di versare entro un congruo termine la differenza tra il salario percepito e il salario dovuto previsto dal CNL.
- Contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio nel settore della consulenza aziendaleBU no. 06 del 14 febbario 2020
- Contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio nelle fiduciarieBU no. 6 del 29 gennaio 2021
- Contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio nelle aziende del settore della altre attività ausiliarie dei servizi finanziariBU no. 40 dell'11 agosto 2020
- Contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio nelle agenzie di collocamento e prestito di personaleBU no. 40 dell'11 agosto 2020
- Contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio nel settore del commercio all’ingrosso e al dettaglio di autoveicoli e motocicliBU no. 48 del 17 dicembre 2021
- Contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio nel settore delle agenzie di cambioBU no. 11 del 6 marzo 2020
- Contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio nelle agenzie di viaggio e tour operatorBU no. 11 del 6 marzo 2020
- Contratto normale di lavoro per il settore dell’informaticaBU no.47 del 18 settembre 2020
- Contratto normale di lavoro per gli operatori dei Call CenterBU no.06 del 14 febbraio 2020 Modifica salario minimo
FU n.102-103 del 22 dicembre 2020 - Contratto normale di lavoro nel settore delle attività di pubblicità e ricerche di mercatoBU no. 40 dell'11 agosto 2020Modifica salario minimo
FU del 24 dicembre 2021 - Contratto normale di lavoro per il settore del design industriale e dei prodottiBU n. 51 del 29 novembre 2019 Modifica salario minimo
FU del 24 dicembre 2021 - Contratto normale di lavoro per il settore delle attività di imballaggioBU no. 11 del 6 marzo 2020Modifica salario minimo
FU del 24 dicembre 2021 - Contratto normale di lavoro per il settore delle attività immobiliariBU no. 53 del 30 ottobre 2020Modifica salario minimo
FU del 24 dicembre 2021 - Contratto normale di lavoro per i centri fitnessBU no. 9 del 26 febbraio 2021
- Contratto normale di lavoro per il settore degli spedizionieriBU no. 4 del 21 gennaio 2022