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Domande frequenti sul Registro di commercio

Le disposizioni speciali in materia di iscrizioni sono contenute nell'Ordinanza sul Registro di commercio (ORC) (da art. 36 a 115 ORC). La nuova Ordinanza, entrata in vigore il 1. gennaio 2008 è stata redatta in modo chiaro e schematico ed è un mezzo indispensabile per la preparazione della notifica e della documentazione necessaria. In essa sono contemplate tutte le forme giuridiche sia per le nuove costituzioni che per le modifiche come pure per le cancellazioni.

La notifica deve indicare tutti i fatti da iscrivere così come previsto nelle relative disposizioni speciali e più precisamente:

  • Ditta individuale
  • Società in nome collettivo o in accomandita
  • Società anonima
  • Società in accomandita per azioni
  • Società a garanzia limitata
  • Società cooperativa
  • Associazione
  • Fondazione
  • Società in accomandita per investimenti collettivi di capitale
  • Società di investimento a capitale fisso (SICAF)
  • Società di investimento a capitale variabile (SICAV)
  • Istituto di diritto pubblico
  • Succursale

Le persone fisiche che gestiscono un'impresa in forma commerciale e che conseguono un introito lordo annuo pari ad almeno 100'000 franchi (cifra d'affari), hanno l'obbligo di far iscrivere la loro ditta individuale nel registro di commercio. Se la medesima persona è titolare di più ditte individuali, occorre sommare le rispettive cifre d'affari (art. 36 ORC)

La notificazione è effettuata dall'ente giuridico interessato e firmata dalle persone seguenti:

  1. dal titolare per le ditte individuali;
  2. da tutti i soci per le società in nome collettivo o in accomandita;
  3. da due membri dell'organo superiore di direzione o di amministrazione o da un membro autorizzato a rappresentare la persona giuridica con firma individuale per le persone giuridiche - (si intende: il consiglio d'amministrazione per le società anonime, i gerenti [gestori] per le società a garanzia limitata e l'amministrazione per le società cooperative);
  4. da una persona fisica autorizzata a rappresentare ogni socio illimitatamente responsabile per le società in accomandita per investimenti collettivi di capitale;
  5. dalle persone competenti in virtù del diritto pubblico per gli istituti di diritto pubblico;
  6. dal proprietario per la procura non commerciale;
  7. dal capo dell'indivisione perl' indivisione;
  8. da una persona autorizzata a firmare iscritta nel registro di commercio presso la sede principale o la sede della succursale per le succursale di enti giuridici con sede in Svizzera o all'estero;
  9. dai liquidatori in caso di cancellazione di un ente giuridico

La notificazione può inoltre essere effettuata dalle persone interessate in caso di:

  1. cancellazione dei membri degli organi e dei poteri di rappresentanza (art. 938b CO);
  2. modifica dei dati personali conformemente all'articolo 119 capoverso 1 lettere a-f ORC;
  3. cancellazione del domicilio legale conformemente all'articolo 117 capoverso 3 ORC.

Qualora gli eredi siano tenuti a notificare un'iscrizione, gli esecutori testamentari o i liquidatori dell'eredità possono procedere alla notificazione in loro vece.

La notifica deve essere allestita in una lingua ufficiale del Cantone nel quale è effettuata l’iscrizione.

L’autenticazione della firma può avvenire direttamente presso l’Ufficio del registro di commercio oppure può essere eseguita da un notaio o dal segretario comunale del comune di domicilio (o da altro dipendente comunale espressamente designato dal Municipio (art. 24 LAC).

È possibile consultare la “Direttiva all’attenzione delle autorità del registro di commercio concernente l’esame delle ditte e dei nomi del 1. aprile 2009” e l’indice centrale delle ditte, entrambe pubblicate sul sito (www.zefix.ch).

Non è possibile riservare una ragione sociale (ditta).

La differenza tra un diritto di firma e una procura risiede essenzialmente nel fatto che un procuratore non può alienare né gravare degli immobili.

Il procuratore può alienare o vincolare proprietà fondiaria solo se gli è data espressamente questa facoltà (art. 459 cpv. 2 CO).