La notificazione è effettuata dall'ente giuridico interessato e firmata dalle persone seguenti:
- dal titolare per le ditte individuali;
- da tutti i soci per le società in nome collettivo o in accomandita;
- da due membri dell'organo superiore di direzione o di amministrazione o da un membro autorizzato a rappresentare la persona giuridica con firma individuale per le persone giuridiche - (si intende: il consiglio d'amministrazione per le società anonime, i gerenti [gestori] per le società a garanzia limitata e l'amministrazione per le società cooperative);
- da una persona fisica autorizzata a rappresentare ogni socio illimitatamente responsabile per le società in accomandita per investimenti collettivi di capitale;
- dalle persone competenti in virtù del diritto pubblico per gli istituti di diritto pubblico;
- dal proprietario per la procura non commerciale;
- dal capo dell'indivisione perl' indivisione;
- da una persona autorizzata a firmare iscritta nel registro di commercio presso la sede principale o la sede della succursale per le succursale di enti giuridici con sede in Svizzera o all'estero;
- dai liquidatori in caso di cancellazione di un ente giuridico
La notificazione può inoltre essere effettuata dalle persone interessate in caso di:
- cancellazione dei membri degli organi e dei poteri di rappresentanza (art. 938b CO);
- modifica dei dati personali conformemente all'articolo 119 capoverso 1 lettere a-f ORC;
- cancellazione del domicilio legale conformemente all'articolo 117 capoverso 3 ORC.
Qualora gli eredi siano tenuti a notificare un'iscrizione, gli esecutori testamentari o i liquidatori dell'eredità possono procedere alla notificazione in loro vece.