Dapprima ci si deve rivolgere al geometra revisore competente a dipendenza del Comune/Sezione di situazione del fondo. Lo stesso allestirà quindi il relativo piano di mutazione.
Necessiterà poi inoltrare formale istanza scritta, allegando 3 copie del piano di mutazione firmate, indicando il vecchio stato ed il nuovo stato. L'istanza dovrà essere corredata da tutti i dati di cui all'art. 51 ORF, e segnatamente:
- per le persone fisiche: il cognome, i nomi, la data di nascita, il sesso, il domicilio, l'attinenza o la cittadinanza;
- per le persone giuridiche e le società in nome collettivo e in accomandita: la ragione sociale o il nome, la sede, la forma giuridica ove questa non risulti dalla ragione sociale o dal nome, il numero d'identificazione dell'impresa (IDI);
- per le altre società e comunioni i cui membri sono vincolati tra loro per legge o contratto e sono proprietari in comune: i dati menzionati alle lettere a o b per ciascun membro.
L'istanza dovrà poi essere inviata all'Ufficio dei registri competente allegando i dati pianificatori, questo se il fondo situato in zona edificabile (vedi pagina formulari).
Il proprietario del fondo da dividere indica all'Ufficio del registro fondiario le iscrizioni che devono essere cancellate e quelle che devono essere riportate. In caso contrario la richiesta di divisione del fondo è respinta (art. 974a CC).
Per i fondi posti fuori zona edificabile o in zona mista è inoltre richiesta una formale decisione della competente Sezione dell'agricoltura. Questo in applicazione della vigente LDFR (Legge federale sul diritto fondiario federale).