Vai al contenuto principale Vai alla ricerca

Domande frequenti sul Registro fondiario

La persona legittimata può ottenere l’estratto (parziale o completo) inviando una richiesta scritta per email, posta o fax oppure presentandosi personalmente agli sportelli degli uffici distrettuali del registro fondiario durante gli orari di apertura. Sono escluse richieste telefoniche.

La persona legittimata deve presentare un documento di legittimazione e può farsi rappresentare da un mandatario munito di procura scritta.

La richiesta deve indicare il Comune e il numero di particella o di proprietà per piani.

Il rilascio di singoli esemplari di estratto dal registro fondiario definitivo, sia parziale che completo, è soggetto ad una tassa di fr. 20.— (art. 30 LTORF). L’invio avviene unicamente per posta e in forma cartacea.

L’estratto censuario costituisce la prova del diritto di disporre su un fondo iscritto nel registro fondiario provvisorio ed è rilasciato dal geometra revisore competente. Esso contiene in particolare il nominativo del proprietario attuale del fondo. La lista dei geometri competenti è consultabile tramite il seguente link: https://www4.ti.ch/dfe/de/ucr/geometri/geometri/.

Per ottenere altre informazioni relative ad iscrizioni esistenti su un determinato fondo, l’Ufficio del registro fondiario competente secondo il luogo di situazione può, su richiesta del proprietario, di un mandatario munito di una procura scritta del proprietario o di chi giustifica un interesse legittimo a norma degli art. 970 Codice civile e art. 26 Ordinanza sul registro fondiario, rilasciare l’estratto “mutazioni, servitù e oneri fondiari” e l’estratto “pegni e pignoramenti”. L’esistenza di un interesse legittimo viene valutata in prima istanza dall’Ufficio del registro fondiario competente, sulla scorta delle informazioni e della documentazione presentate dal richiedente e sulla base dei principi giurisprudenziali e dottrinali.

Per ottenere informazioni in merito alle iscrizioni eseguite dai proprietari precedenti, occorre presentare anche le volture catastali rilasciate dal Comune di situazione del fondo.

Conformemente agli art. 970 cpv. 2 Codice civile (CC) e art. 26 Ordinanza sul registro fondiario (ORF), chiunque, anche senza far valere un interesse, può ottenere un estratto limitato ad alcuni dati di un determinato fondo (estratto parziale).

I dati pubblici liberamente accessibili sono:

  • la designazione e la descrizione del fondo;
  • il nome e l’identità del proprietario;
  • la forma di proprietà e la data d’acquisto;
  • servitù e oneri fondiari;
  • le menzioni, salvo le eccezioni previste all’art. 26 cpv. 1 lett. c ORF.

Possono invece ottenere un estratto completo concernente anche altri dati non liberamente accessibili (diritti di pegno, annotazioni, alcune menzioni), il proprietario del fondo, un mandatario munito di una procura scritta del proprietario oppure chi giustifica un interesse legittimo sull’immobile. L’esistenza di un interesse legittimo viene valutata in prima istanza dall’Ufficio del registro fondiario competente secondo il luogo di situazione del fondo, sulla scorta delle informazioni e della documentazione presentate dal richiedente e sulla base dei principi giurisprudenziali e dottrinali.

I valori di stima dei fondi intavolati nel registro fondiario sono ottenibili presso gli sportelli degli uffici dei registri distrettuali durante gli orari di apertura, ossia dalle 9.00 / 11.45 - dalle 14.00 / 16.00 o mediante richiesta scritta, firmata dal proprietario o da un suo mandatario munito di una procura scritta, da inoltrare per posta o via fax agli uffici registri ove risiedono i beni.
Inoltre, per eventuali informazioni di dettaglio o delucidazioni in merito ai criteri di calcolo occorre rivolgersi al competente ufficio di stima con sede a Bellinzona.

Secondo le disposizioni legali che regolano la tenuta del registro fondiario, il documento previsto per l'iscrizione dei trapassi di proprietà di beni immobili per compravendita, donazione, scioglimento della comproprietà, permuta è l'atto pubblico. Nel Cantone Ticino, a norma della Legge di applicazione del codice civile, la stesura degli atti pubblici compete al notaio iscritto all'ordine.

Sono pure considerati atti pubblici idonei per l'iscrizione i contratti di vendita e di permuta di beni immobili stesi dal segretario comunale del luogo ove risultano situati i beni, quando il loro valore non supera i CHF 2'000.--.

Ognuno ha il diritto di sapere chi è iscritto come proprietario di un fondo nel registro fondiario.
Chi, invece, giustifica un interesse ha il diritto di consultare il registro o di farsene rilasciare estratti. Tuttavia, tale interesse deve essere motivato e giustificato innanzi l'Ufficiale dei registri. Di conseguenza un interesse generico non è sufficiente per accedere ai dati e ai documenti del registro fondiario.

Il negozio giuridico per la costituzione di una servitù richiede per la sua validità l'atto pubblico (art. 743 cpv. 1 CC). E' quindi chiesto l'intervento del notaio che allestirà il contratto e lo invierà all'Ufficio dei registri per l'iscrizione.

Il negozio giuridico di costituzione del pegno immobiliare (cartella ipotecaria o ipoteca) richiede per la sua validità l'atto pubblico (art. 799 cpv. 2 CC). E' quindi chiesto l'intervento del notaio che allestirà il contratto e lo invierà all'Ufficio dei registri per l'iscrizione.

Dapprima ci si deve rivolgere al geometra revisore competente a dipendenza del Comune/Sezione di situazione del fondo. Lo stesso allestirà quindi il relativo piano di mutazione.

Necessiterà poi inoltrare formale istanza scritta, allegando 3 copie del piano di mutazione firmate, indicando il vecchio stato ed il nuovo stato. L'istanza dovrà essere corredata da tutti i dati di cui all'art. 51 ORF, e segnatamente:

  1. per le persone fisiche: il cognome, i nomi, la data di nascita, il sesso, il domicilio, l'attinenza o la cittadinanza;
  2. per le persone giuridiche e le società in nome collettivo e in accomandita: la ragione sociale o il nome, la sede, la forma giuridica ove questa non risulti dalla ragione sociale o dal nome, il numero d'identificazione dell'impresa (IDI);
  3. per le altre società e comunioni i cui membri sono vincolati tra loro per legge o contratto e sono proprietari in comune: i dati menzionati alle lettere a o b per ciascun membro.

L'istanza dovrà poi essere inviata all'Ufficio dei registri competente allegando i dati pianificatori, questo se il fondo situato in zona edificabile (vedi pagina formulari).

Il proprietario del fondo da dividere indica all'Ufficio del registro fondiario le iscrizioni che devono essere cancellate e quelle che devono essere riportate. In caso contrario la richiesta di divisione del fondo è respinta (art. 974a CC).

Per i fondi posti fuori zona edificabile o in zona mista è inoltre richiesta una formale decisione della competente Sezione dell'agricoltura. Questo in applicazione della vigente LDFR (Legge federale sul diritto fondiario federale).

Dapprima ci si deve rivolgere al geometra revisore competente a dipendenza del Comune/Sezione di situazione del fondo. Lo stesso allestirà quindi il relativo piano di mutazione.
Necessiterà poi inoltrare formale istanza scritta, allegare 3 copie del piano di mutazione firmate, indicando il vecchio stato ed il nuovo stato. L'istanza dovrà essere corredata da tutti i dati di cui all'art. 51 ORF, e segnatamente:

  1. per le persone fisiche: il cognome, i nomi, la data di nascita, il sesso, il domicilio, l'attinenza o la cittadinanza; ai documenti giustificativi va allegata una copia del passaporto o della carta di identità;
  2. per le persone giuridiche e le società in nome collettivo e in accomandita: la ragione sociale o il nome, la sede, la forma giuridica ove questa non risulti dalla ragione sociale o dal nome, il numero d'identificazione dell'impresa (IDI);
  3. per le altre società e comunioni i cui membri sono vincolati tra loro per legge o contratto e sono proprietari in comune: i dati menzionati alle lettere a o b per ciascun membro.

 

Si rileva che (art. 974b CC):

  1. i fondi appartenenti allo stesso proprietario possono essere riuniti soltanto se nessun pegno immobiliare od onere fondiario dev'essere trasferito sul nuovo fondo o se i creditori vi acconsentono;
  2. qualora siano iscritte servitù, annotazioni o menzioni a carico di tali fondi, gli stessi possono essere riuniti soltanto se gli aventi diritto vi acconsentono o non sono pregiudicati nei loro diritti, data la natura dell'onere;
  3. qualora siano iscritte servitù, annotazioni o menzioni a favore di tali fondi, gli stessi possono essere riuniti soltanto se i proprietari dei fondi gravati vi acconsentono o se la riunione non comporta un aggravamento dell'onere.

Le disposizioni concernenti l'aggiornamento in caso di divisione (frazionamento) del fondo sono applicabili per analogia (vedi art. 974a CC).

Bisogna dapprima richiedere il certificato ereditario al nome degli eredi del defunto (nel Canton Ticino alla competente Pretura dell'ultimo domicilio del defunto) e quindi allegarlo in originale all'istanza d'iscrizione, debitamente corredata da tutti i dati, scaricandola eventualmente da "moduli e formulari".

Il tutto sarà da inoltrare all'Ufficio distrettuale dei registri competente a dipendenza del luogo di situazione del fondo.

Presentare una formale istanza (scaricabile eventualmente da moduli e formulari) corredata da tutti i vari dati, debitamente sottoscritta da tutti gli interessati (con le firme autenticate dal segretario comunale del luogo di domicilio o da un notaio).

Necessita poi allegare fotocopia del passaporto o della carta d'identità degli eredi. Quindi inoltrare poi il tutto all'Ufficio distrettuale dei registri competente a dipendenza del luogo di situazione del fondo.