Deve essere iscritto almeno un socio (indicare la funzione di socio), il quale può essere una persona fisica o giuridica con l’indicazione del numero e del valore nominale delle quote di cui è proprietario.
Nel caso in cui un ente giuridico è iscritto in qualità di titolare di una funzione (ad esempio quale socio o quale organo di revisione) il modulo relativo ai “dati personali” indicherà: la ditta, il nome o la designazione nella versione iscritta nel registro di commercio; il numero d’identificazione delle imprese; la sede; la funzione.
L’esistenza di enti giuridici svizzeri iscritti nel registro di commercio quali soci o quali organi di revisione è verifica dal registro di commercio al momento dell’iscrizione verificando la banca dati internet www.zefix.ch, gli enti giuridici esteri devono invece provare la loro esistenza mediante un estratto del registro di commercio estero (o documento equivalente) rilasciati dalla competente autorità estera e muniti di Apostille.
Salvo i casi particolari di: successione, divisione ereditaria, regime matrimoniale o procedimento di esecuzione forzata la proprietà è trasferita con un contratto che richiede la forma scritta e contiene le seguenti informazioni.
Nome delle parti e precisa designazione del numero e del valore nominale delle quote (o della quota) sociale trasferita con la precisa dichiarazione della volontà di cedere le quote sociali (è possibile trasferire tutte le quote sociali). Non è invece necessario indicare né la “causa” dell’obbligazione, né il prezzo, né le modalità di pagamento, né le eventuali garanzie (queste indicazioni possono essere concordate separatamente).
Seppure non vi sia alcun obbligo in merito è consigliabile rivolgersi ad un legale per la stesura del contratto.
Il contratto deve inoltre rinviare alle eventuali norme statutarie riguardo: eventuali obblighi di effettuare versamenti suppletivi, eventuali obblighi di fornire prestazioni accessorie, eventuali divieti di concorrenza imposto ai soci, eventuali diritti preferenziali, di prelazione e di compera dei soci o della società e le pene convenzionali.
La cessione delle quote sociali richiede l'approvazione dell'assemblea dei soci (salvo diverse disposizioni degli statuti), l'approvazione avviene con il quorum di almeno due terzi dei voti rappresentati nonché dalla maggioranza assoluta del capitale sociale totale con il quale può essere esercitato il diritto di voto.