Unitamente alla notificazione con le modifiche da iscrivere, è necessario produrre un estratto autenticato aggiornato del registro di commercio dello stabilimento principale, una copia autenticata dello statuto in vigore. In caso di modifica dei dati della succursale (ditta, sede e domicilio legale, scopo, persone iscritte) è inoltre necessario produrre il verbale o l’estratto del verbale dell’organo dello stabilimento principale dal quale emerge la modifica richiesta (ad es. la designazione delle persone autorizzate a rappresentare la succursale con il relativo genere di rappresentanza o la revoca di quelle iscritte nel registro di commercio).
Per i documenti in lingua straniera va presentata una traduzione. Sono ammesse solo le traduzioni effettuate da traduttori qualificati (ad es. traduttori ufficiali, interpreti diplomati, traduttori ammessi presso un Tribunale svizzero, persone in possesso di diploma universitario nella relativa lingua, titolari di un diploma di formazione linguistica riconosciuto). Il traduttore deve attestare che la traduzione corrisponde fedelmente al testo in lingua straniera ed appone la sua firma riportando i suoi dati anagrafici e la sua qualifica (nome, cognome, professione e qualifica, attinenza o nazionalità per i cittadini stranieri e domicilio): la sua firma deve essere autenticata.
Gli atti pubblici e le legalizzazioni effettuate da autorità estere devono essere munite della Apostille (Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961) oppure, per gli stati esteri che non hanno sottoscritto la Convezione, certificate dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari svizzere (con riserva di eventuali regolamenti speciali a carattere internazionale).