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Misure in caso di infrazioni commesse all'estero

Conformemente all'art. 16cbis LCStr, dopo un'infrazione commessa all'estero viene revocata la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre se:

  • all'estero è stato pronunciato un divieto di condurre;

e

  • l'infrazione commessa è medio grave o grave secondo gli articoli 16b e 16c. 

Per stabilire la durata della revoca della licenza devono essere adeguatamente considerate le conseguenze, per la persona interessata, del divieto di condurre pronunciato all'estero. La durata minima della revoca può essere ridotta. Per le persone che non figurano nel registro delle misure amministrative (art. 104b), la durata della revoca non può eccedere la durata del divieto di condurre pronunciato all'estero nel luogo dell'infrazione. 

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