La Sezione della circolazione, Servizio navigazione, nell'intento di meglio disciplinare la navigazione sui nostri laghi, in applicazione alle prescrizioni delle Leggi federali, alle prescrizioni cantonali, nonchè alla Convenzione e Regolamento internazionale tra Svizzera e l'Italia sul lago Maggiore e lago Ceresio, richiama l'utenza all'osservanza dei seguenti punti:
Contrassegni ufficiali
- I contrassegni ufficiali devono essere applicati in modo ben visibile verso prua e sui 2 lati esterni dello scafo.
- Se il natante viene messo fuori circolazione o venduto, i contrassegni ufficiali devono essere riconsegnati alla Sezione della circolazione (in modo da evitare abusi da parte di terzi).
- Con i contrassegni ufficiali deve essere trasmessa anche la licenza di navigazione in originale per l'annullamento.
Documenti - Licenza di navigazione e permesso di condurre
- Durante la navigazione i citati documenti devono trovarsi a bordo e tenuti a disposizione degli organi di sorveglianza, tale mancanza è punibile con la multa disciplinare.
- Ogni fatto che richieda una modifica o un'aggiunta, oppure che determini la sostituzione, deve essere notificato all'autorità competente (Sezione circolazione), presentando il documento precedente entro un termine massimo di 14 giorni.
Permesso di condurre
Il permesso di condurre è obbligatorio:
- per i natanti a vela con una superficie velica superiore ai 15 m2 (cat. D);
- per i natanti con motore di una potenza propulsiva superiore a 6 kW (cat. A).
Ispezioni periodiche
I natanti collaudati sono sottoposti a ispezioni periodiche ad intervalli regolari. La frequenza è la seguente:
- 2 anni per i natanti da noleggio;
- 6 anni per i natanti non motorizzati;
- 3 anni per i gommoni, i battelli per il trasporto di merci e altri natanti.
N.B.: In caso di dubbio sulla conformità di un battello alle disposizioni vigenti, l'autorità competente può esigere un'ispezione d'ufficio anche a breve scadenza.
Protezione delle acque
- E' vietato versare o immettere nelle acque sostanze la cui natura possa inquinarle o alternarne le proprietà.
- I motori con carburante a miscela possono essere utilizzati soltanto se il carburante contiene olio in misura non superiore al 2% del volume (miscela 1:50) e se nessun prodotto di condensazione proveniente dal carter può riversarsi nell'acqua.
- Per i motori con carburante a miscela, l'olio deve essere biodegradabile.
Zone protette
In prossimità delle Bolle di Magadino, nelle zone disegnate "A" e "B" (dall'entrata del porto di Magadino fino a metà della foce della Verzasca), é vietata la balneazione, nonché la navigazione con natanti a motore e a vela fino ad una distanza di 150m. dalla riva.
La navigazione con barche a remi é vietata fino alla distanza di 50m dalle sponde; é inoltre vietato l'approdo in ogni caso.
E' vietato stazionare nelle zone di vegetazione acquatica (canneti, giunchi e ninfee); di regola occorre tenere una distanza di almeno 25m.
Navigazione in prossimità delle rive
Nelle acque svizzere del Ceresio e del Verbano viene costituita la zona "rivierasca interna" della larghezza di 150m, nella quale i natanti a motore non possono navigare, a meno che vogliano approdare, partire, stazionare o attraversare passaggi stretti; queste manovre vanno eseguite seguendo la via più breve ad una velocità massima di 10 km/h.
Questa regola non si applica:
- ai battelli in servizio regolare che circolano secondo l'orario ufficiale;
- ai natanti a propulsione elettrica;
- ai natanti dei pescatori professionisti al lavoro (muniti degli appositi segnali);
- ai natanti che praticano la pesca alla traina (muniti degli appositi segnali);
- ai natanti senza motore.
Regole particolari
- Le imbarcazioni da spiaggia, i canotti gonfiabili ed altri simili mezzi da svago e da bagno (che non sono soggetti all'immatricolazione), possono navigare esclusivamente in prossimità della riva, all'interno della fascia di 150m della riva stessa. In nessun caso possono essere forniti di un motore.
- A tutti i natanti é severamente proibito avvicinarsi ai battelli in navigazione o immettersi nella scia o sulla rotta.
- Bisogna mantenere una distanza di almeno 50m nei confronti dei battelli in servizio regolare, dei convogli rimorchiati, come pure dalle imbarcazioni dei pescatori professionisti muniti degli appositi segnali ed una distanza di 200m dai natanti dei pescatori professionisti quando si incrociano da poppavia.
- I natanti che navigano in senso opposto devono, durante le manovre d'incrocio, spostarsi sulla rispettiva destra, così da mantenere fra loro una distanza minima di 50m.
Conoscenza dei punti pericolosi
La navigazione, data la pericolosità dei luoghi, deve svolgersi con particolare cautela nei seguenti punti:
Lago Maggiore (Locarno):
Isole di Brissago
- punta sud - "scogli" ;
- tra le due isole - "basso fondale" ;
Lago Ceresio (Lugano):
Ponte di Melide (correnti e passaggi stretti)
Sotto il ponte di Melide, il passaggio dei natanti appartenenti a imprese titolari di una concessione federale avviene sotto l'arcata N. 3; quello degli altri natanti sotto le arcate N. 1 (Bissone), 2 e 4.
Al ponte di Melide la precedenza in caso di contemporaneo arrivo di due natanti, provenienti da opposte direzioni, spetta al natante che naviga verso Sud (arcata N.1).
Stretto di Lavena (correnti e passaggi stretti):
Nello stretto di Lavena la precedenza in caso di contemporaneo arrivo di due natanti, provenienti da opposte direzioni, spetta al natante diretto a Ponte Tresa.
N.B: Particolare attenzione deve essere prestata in prossimità delle foci come pure navigando sulle rotte dei battelli in servizio regolare.
Sci nautico
La pratica dello sci nautico deve svolgersi a 300m dalla riva.
La pratica dello sci nautico o l'impiego di attrezzature analoghe é autorizzata solo di giorno e con buona visibilità, al più presto a partire dalle ore 08:00 e al più tardi fino alle ore 21:00.
In deroga eccezionalmente nel Lago Maggiore dalle ore 07:00 alle 21:00, nei mesi di luglio e agosto.
Il conduttore del natante deve essere accompagnato da una persona idonea (per servizio e sorveglianza).
Principali segnalazioni sulle modifiche della Convenzione Italo-Svizzera per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano (Ceresio)
- L'equipaggiamento minimo - mezzi di salvataggio - sono validi anche nelle acque italiane, se sono conformi alla normativa nazionale vigente nel luogo d'iscrizione del natante.
Il natante immatricolato in svizzera deve avere solo l'equipaggiamento richiesto dall'art. 132 e allegato 15 ONI (Ordinanza sulla navigazione interna). - Sulle acque di entrambi i laghi non é obbligatorio esporre bandiere nazionali.