Chiusure natalizie
I servizi dell’Amministrazione cantonale rimarranno chiusi il pomeriggio del 31 dicembre 2024.
Quando il natante cambia il suo luogo di stazionamento autorizzato, bisogna notificarlo al nostro ufficio entro 15 giorni.
Nessun natante può essere messo in servizio o stazionare in acque aperte alla navigazione pubblica, fintanto che non sia stata stipulata un’assicurazione sulla responsabilità civile (RC).
A meno che non siamo utilizzati a scopo professionale (noleggio, trasporti professionali persone e merci), i seguenti natanti non sono sottoposti ad un’assicurazione obbligatoria:
Per l’immatricolazione di un natante è necessario presentare un attestato d’assicurazione, conformemente alle disposizione dell’Ordinanza sulla navigazione interna (ONI).
L’assicurazione RC deve essere stipulata presso un istituto d’assicurazione autorizzato dal Consiglio federale ad esercitare questo ramo d’attività.
Questi istituti devono avere a disposizione gli attestati d’assicurazione conformi.
L’apertura di una scuola di vela, tavola a vela (windsurf), sci nautico od altre, necessita dell’autorizzazione della Sezione della circolazione.
L’interessato deve inoltrare una domanda scritta, indicando il luogo dello svolgimento dell’attività.
A dipendenza del tipo di scuola la nostra Sezione provvederà a informare sulla necessità di altri documenti da presentare.
L’autorizzazione verrà rilasciata dopo un attento esame, un eventuale sopralluogo da parte nostra e dai preavvisi da parte di organi ed enti interessati (polizia lacuale, ufficio caccia e pesca, società di navigazione).
Serve un’autorizzazione anche per i seguenti casi:
Le richieste devono essere inoltrate per tempo, almeno 30 giorni prima della data scelta per l’uso o lo svolgimento.
Per la decisione di posa o rimozione della segnaletica è competente la Sezione della circolazione (art. 4 Regolamento della legge cantonale – stato 31 marzo 1993 – 7.4.5.1.1)
Segnali ammessi comprendono:
quelli menzionati negli articoli 36 a 40 dell’Ordinanza sulla navigazione interna dell’8 novembre 1978 (ONI) e quelli riprodotti dall’allegato 4.
Quelli menzionati negli articoli 37 a 41 del Regolamento internazionale della convenzione fra la Svizzera e l’Italia per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano entrata in vigore il 1. giugno 1997 (Stato 8 agosto 2000) – RS 0.747.225.1
La posa di boe e ghirlande per la delimitazione di uno stabilimento balneare sui laghi di Lugano e Maggiore.
La Sezione della circolazione, Servizio navigazione, nell'intento di meglio disciplinare la navigazione sui nostri laghi, in applicazione alle prescrizioni delle Leggi federali, alle prescrizioni cantonali, nonchè alla Convenzione e Regolamento internazionale tra Svizzera e l'Italia sul lago Maggiore e lago Ceresio, richiama l'utenza all'osservanza dei seguenti punti:
Il permesso di condurre è obbligatorio:
I natanti collaudati sono sottoposti a ispezioni periodiche ad intervalli regolari. La frequenza è la seguente:
N.B.: In caso di dubbio sulla conformità di un battello alle disposizioni vigenti, l'autorità competente può esigere un'ispezione d'ufficio anche a breve scadenza.
In prossimità delle Bolle di Magadino, nelle zone disegnate "A" e "B" (dall'entrata del porto di Magadino fino a metà della foce della Verzasca), é vietata la balneazione, nonché la navigazione con natanti a motore e a vela fino ad una distanza di 150m. dalla riva.
La navigazione con barche a remi é vietata fino alla distanza di 50m dalle sponde; é inoltre vietato l'approdo in ogni caso.
E' vietato stazionare nelle zone di vegetazione acquatica (canneti, giunchi e ninfee); di regola occorre tenere una distanza di almeno 25m.
Nelle acque svizzere del Ceresio e del Verbano viene costituita la zona "rivierasca interna" della larghezza di 150m, nella quale i natanti a motore non possono navigare, a meno che vogliano approdare, partire, stazionare o attraversare passaggi stretti; queste manovre vanno eseguite seguendo la via più breve ad una velocità massima di 10 km/h.
Questa regola non si applica:
La navigazione, data la pericolosità dei luoghi, deve svolgersi con particolare cautela nei seguenti punti:
Lago Maggiore (Locarno):
Isole di Brissago
- punta sud - "scogli" ;
- tra le due isole - "basso fondale" ;
Lago Ceresio (Lugano):
Ponte di Melide (correnti e passaggi stretti)
Sotto il ponte di Melide, il passaggio dei natanti appartenenti a imprese titolari di una concessione federale avviene sotto l'arcata N. 3; quello degli altri natanti sotto le arcate N. 1 (Bissone), 2 e 4.
Al ponte di Melide la precedenza in caso di contemporaneo arrivo di due natanti, provenienti da opposte direzioni, spetta al natante che naviga verso Sud (arcata N.1).
Stretto di Lavena (correnti e passaggi stretti):
Nello stretto di Lavena la precedenza in caso di contemporaneo arrivo di due natanti, provenienti da opposte direzioni, spetta al natante diretto a Ponte Tresa.
N.B: Particolare attenzione deve essere prestata in prossimità delle foci come pure navigando sulle rotte dei battelli in servizio regolare.
La pratica dello sci nautico deve svolgersi a 300m dalla riva.
La pratica dello sci nautico o l'impiego di attrezzature analoghe é autorizzata solo di giorno e con buona visibilità, al più presto a partire dalle ore 08:00 e al più tardi fino alle ore 21:00.
In deroga eccezionalmente nel Lago Maggiore dalle ore 07:00 alle 21:00, nei mesi di luglio e agosto.
Il conduttore del natante deve essere accompagnato da una persona idonea (per servizio e sorveglianza).
Al di fuori degli specchi d'acqua autorizzati ufficialmente e segnalati come tali, la balneazione è vietata nella fascia situata entro i 100 m dalle entrate dei porti e dei luoghi di stazionamento dei battelli per passeggeri. Questo divieto vale anche per altre entrate di porti, se la navigazione ne risulta pregiudicata.
Art. 131 - Principio
1 I natanti devono essere equipaggiati in funzione della loro grandezza e conformemente all’uso al quale sono destinati.
2 Gli oggetti dell’attrezzatura prescritti devono sempre essere pronti all’uso e trovarsi in un luogo apposito.
Art. 134 - Mezzi di salvataggio
1 Sono ritenuti mezzi di salvataggio i mezzi di salvataggio individuali o collettivi. Giubbotti di salvataggio con collo e salvagenti anulari sono considerati mezzi di salvataggio individuali. Zattere gonfiabili e imbarcazioni di salvataggio sulle quali le persone possono salire sono considerate mezzi di salvataggio collettivi.329
2 I mezzi di salvataggio individuali devono avere una spinta idrostatica di almeno 75 N; sono esclusi quelli su natanti di cui all’articolo 134a.330
2bis I giubbotti di salvataggio gonfiabili sono riconosciuti se il dispositivo di gonfiamento è azionato automaticamente o a mano.331
4 Per ogni persona a bordo di un natante deve essere disponibile un mezzo di salvataggio individuale o un posto in un mezzo di salvataggio collettivo.
Art. 166 Disposizioni transitorie
21 Collari di salvataggio, cuscini di salvataggio e scialuppe di salvataggio possono essere sostituiti solo con mezzi di salvataggio di cui all’articolo 134 capoverso 1. Sono da sostituire al più tardi entro il 31 dicembre 2012. In casi particolari questo termine, su richiesta, può essere prorogato dalle autorità competenti fino al 31 dicembre 2017
Per una migliore descrizione dei mezzi di salvataggio ammessi vedi allegato delle fotografie secondo i modelli.
Per l'equipaggiamento e mezzi di salvataggio per i natanti adibiti al trasporto professionale di persone e per i natanti adibiti al trasporto di merci bisogna informarsi all'autorità competente dell'immatricolazione.