Aiuto alle vittime di reati
In tutti i Cantoni è presente un servizio preposto all'aiuto alle vittime al quale ci si può rivolgere liberamente, indipendentemente dal proprio domicilio. In Ticino il Servizio per l'aiuto alle vittime di reati (Servizio LAV) è distribuito su tre sedi regionali: Bellinzona e Valli, Locarno e Valli, Lugano e Mendrisio.
Vittime di misure coercitive a scopo assistenziale e di collocamenti extrafamiliari prima del 1981
Dai primi decenni del XX secolo fino al 1981 sono migliaia le persone la cui libertà è stata violata da misure coercitive a scopo assistenziale o da collocamenti extrafamiliari: separazioni dalle proprie famiglie, internamenti amministrativi, collocamenti in istituti chiusi, violazioni dei propri diritti.
Il processo di rielaborazione di questo fosco capitolo della storia sociale svizzera ha avuto inizio nel 2013 con il riconoscimento ufficiale dell’accaduto da parte del Consiglio federale e le scuse di Simonetta Sommaruga a nome di tutto il Governo.
Il 30 settembre 2016 le Camere federali hanno approvato la Legge federale sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (LMCCE). La norma riconosce l’ingiustizia inflitta alle vittime e stabilisce una base legale per i servizi cantonali chiamati a sostenerle, oltre a prevedere il versamento di un contributo di solidarietà.
Chi è considerato vittima di misure coercitive a scopo assistenziale?
La Legge definisce le vittime come "persone oggetto di misure, la cui integrità fisica, psichica o sessuale o il cui sviluppo intellettivo siano stati lesi in modo diretto e grave in particolare a causa di:
- violenza fisica o psichica;
- abuso sessuale;
- sottrazione del figlio e adozione alle quali si è acconsentito sotto costrizione;
- somministrazione o sperimentazione di farmaci effettuate sotto costrizione o a loro insaputa;
- sterilizzazione o aborto effettuati sotto costrizione o a loro insaputa;
- sfruttamento economico a seguito di un carico di lavoro eccessivo o dell’assenza di una retribuzione adeguata;
- impedimento deliberato dello sviluppo e della realizzazione personali;
- stigmatizzazione sociale.
Chi ha diritto al contributo di solidarietà?
Tutte le vittime di misure coercitive a scopo assistenziale e di collocamenti extrafamiliari prima del 1981 la cui incolumità fisica, psichica o sessuale o il cui sviluppo mentale sono stati gravemente pregiudicati come conseguenza diretta di queste misure.
Come è possibile ottenere il contributo di solidarietà e a quanto ammonta?
Le richieste possono essere presentate senza limiti di tempo all’Ufficio federale di giustizia (UFG) attraverso l’apposito modulo di richiesta. Le domande verranno scrupolosamente esaminate con il sostegno di una commissione consultiva, di cui fanno parte anche alcune vittime.
L’importo è di 25'000 fr. per persona e viene versato alle vittime la cui domanda è stata accolta.
Il diritto al contributo di solidarietà è trasmissibile per successione?
La Legge stabilisce che il diritto al contributo di solidarietà è personale e non trasmissibile per successione o cedibile. Tuttavia, se una vittima muore dopo aver presentato la domanda, il contributo confluisce nella massa ereditaria.
Quale aiuto offre il Canton Ticino?
Il Servizio per l’aiuto alle vittime di reati (LAV) dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP) offre un sostegno diretto alle persone che hanno subito misure coercitive e ai loro congiunti, in particolare:
- assiste nella compilazione dei moduli necessari per la richiesta del contributo di solidarietà;
- ascolta chi desidera raccontare la propria esperienza e risponde a domande sui passi da intraprendere;
- crea un contatto, in caso di necessità, con specialisti in grado di fornire aiuto per affrontare quanto accaduto.
L’Archivio di Stato del Canton Ticino offre un sostegno per la ricostruzione dei percorsi biografici e familiari e la ricerca della documentazione personale.
Qualsiasi tipo di richiesta viene trattata con la massima riservatezza e nel pieno rispetto delle specifiche norme contenute nella Legge federale sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 e nella Legge cantonale sulla protezione dei dati personali.
Basi legali
- 211.223.13 Legge federale sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 del 30 settembre 2016
- 211.223.131 Ordinanza relativa alla legge federale sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 del 15 febbraio 2017
Formulari
Link e approfondimenti
- Delegato federale per le vittime di misure coercitive a scopo assistenziale
- Ufficio federale di giustizia (UFG)
- Panoramica sulle misure coercitive
- Foglio informativo sulla richiesta di un contributo di solidarietà
- Ricerca preliminare sulle misure coercitive a scopo assistenziale e sul collocamento extrafamiliare nel Cantone Ticino (1900-1981), Vanessa Bignasca (2015)
- Rapporto finale, L’arbitrarietà istituzionalizzata – Commissione peritale indipendente internamenti amministrativi (fr/de)
A chi rivolgersi
Negli orari di ufficio
(08.45-11.45/14.00-16.00):
Servizio per l’aiuto alle vittime di reati
Via Ghiringhelli 19
6500 Bellinzona
0800 866 866
Servizio per l’aiuto alle vittime di reati
Via Luini 12
6600 Locarno
0800 866 866
Servizio per l’aiuto alle vittime di reati
Via San Salvatore 3
6900 Paradiso
0800 866 866
Delegato per l'aiuto alle vittime di reati
Via Ghiringhelli 19
6501 Bellinzona
tel. +41 91 814 75 02
fax +41 91 814 47 52
dss-lav@ti.ch