Aiuto alle vittime di reati
In tutti i Cantoni è presente un servizio preposto all'aiuto alle vittime al quale ci si può rivolgere liberamente, indipendentemente dal proprio domicilio. In Ticino il Servizio per l'aiuto alle vittime di reati (Servizio LAV) è distribuito su tre sedi regionali: Bellinzona e Valli, Locarno e Valli, Lugano e Mendrisio.
Servizio per l'aiuto alle vittime di reati (Servizio LAV)
A chi si rivolge il Servizio LAV?
L'aiuto è garantito indistintamente a donne, uomini, bambini e giovani, indipendentemente dal domicilio e dalla nazionalità. Possono rivolgersi al Servizio LAV anche le persone che non sono in possesso di un permesso di soggiorno (il reato deve essere avvenuto in Svizzera).
Come vengono considerati i reati commessi all’estero?
Per un reato commesso all'estero ai danni di persone domiciliate in Svizzera è concesso un aiuto, a determinate condizioni e in misura limitata.
È possibile rivolgersi al Servizio LAV in forma anonima?
Sì. Riservatezza e anonimato sono garantiti. Gli operatori sociali sottostanno all’obbligo del segreto.
Consulenza: cosa offre il Servizio LAV?
In termini di consulenza, il Servizio LAV offre:
- accoglienza e ascolto;
 - sostegno nel comprendere i propri bisogni;
 - accompagnamento nelle proprie decisioni e nelle varie procedure penali e/o civili;
 - informazioni sulle prestazioni di aiuto immediato;
 - informazioni sui diritti della vittima nella procedura penale;
 - informazioni generali relative all’indennizzo e alla riparazione morale.
 
Aiuto immediato (fornito da terzi): cosa offre il Servizio LAV?
L'obiettivo dell'aiuto è quello di offrire alla vittima un sostegno per far fronte alle conseguenze immediate del reato, indipendentemente dalla sua situazione finanziaria; nello specifico:
- sostegno psicologico;
 - assistenza medica;
 - intervento da parte di un interprete;
 - prima consulenza da parte di un avvocato;
 - alloggio d'emergenza in luogo protetto per bambini e/o adulti;
 - presa a carico delle spese urgenti non coperte da altre persone o enti (ad es. spesa per la messa in protezione);
 - su richiesta della vittima, presa di contatto con altri enti pubblici e privati.
 
La consulenza e l’aiuto immediato sono gratuiti per la vittima e i suoi congiunti.
Aiuto più a lungo termine (fornito da terzi): di cosa si tratta?
Se l'aiuto concesso a titolo di aiuto immediato non è sufficiente a stabilizzare lo stato di salute in seguito al reato, può essere concesso un aiuto finanziario supplementare. Il contributo alle spese per l'aiuto a più lungo termine dipende dalla situazione finanziaria della vittima ed è concesso finché lo stato di salute dell'interessato non si stabilizza.
In Ticino la richiesta va inoltrata al seguente indirizzo:
Dipartimento della sanità e della socialità
 Servizio giuridico
 Residenza governativa
 6501 Bellinzona
Indennizzo e riparazione morale: di cosa si tratta?
Di principio spetta all'autore del reato far fronte ai danni che ha provocato. L'aiuto LAV è sempre sussidiario rispetto ad altre possibili prestazioni, quali il gratuito patrocinio e le assicurazioni sociali e private.
- La vittima e i suoi congiunti hanno diritto a un indennizzo per il danno subito a causa della lesione o della morte della vittima (inabilità lavorativa, diminuzione della capacità di guadagno, perdita di sostegno, rimborso spese funerarie usuali). L'indennizzo è stabilito in base alla situazione finanziaria della vittima e può essere accordato per un massimo di 120'000 fr. Importi inferiori a 500 fr. non vengono versati.
 - La riparazione morale ha un valore simbolico ed è un contributo che la collettività riconosce per affievolire per quanto possibile il dolore subito dalla vittima e dai suoi congiunti. L'importo è stabilito in base alla gravità della lesione e può ammontare al massimo a 70'000 fr. per la vittima e 35'000 fr. per i congiunti.
 - L'indennizzo e la riparazione morale possono essere ridotti o esclusi se la vittima o i suoi congiunti hanno contribuito a causare o ad aggravare la lesione.
 - Se il reato è stato commesso all'estero non vengono concessi indennizzi né riparazioni morali.
 
La domanda d'indennizzo e/o riparazione morale va inoltrata al Cantone in cui è avvenuto il reato e deve essere presentata entro 5 anni dal reato o dalla conoscenza dello stesso. In Ticino:
Dipartimento della sanità e della socialità
 Servizio giuridico
 Residenza governativa
 6501 Bellinzona
In caso di reati particolari, la vittima minorenne ha tempo fino al compimento dei 25 anni per presentare la domanda.
Basi legali
- Direttiva cantonale relativa alle prestazioni finanziarie di aiuto immediato erogate dal Servizio per l’aiuto alle vittime di reati del 3 marzo 2025
 - Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999
 - 312.15 Legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati del 23 marzo 2007
 - 312.51 Ordinanza concernente l’aiuto alle vittime di reati del 27 febbraio 2008
 - 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
 - 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007
 - 312.1 Legge federale di diritto processuale penale minorile del 20 marzo 2009
 - 831.30 Legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità del 6 ottobre 2006
 - 831.301 Ordinanza sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità del 15 gennaio 1971
 - 831.204 Ordinanza 21 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI del 14 ottobre 2020
 - 0.312.5 Convenzione europea relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti entrata in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 1993
 - 312.400 Legge di applicazione e complemento della legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati (LACLAV) dell’8 marzo 1995
 - 312.410 Regolamento della legge di applicazione e complemento della legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati (RLACLAV) del 21 dicembre 2010
 
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Link e approfondimenti
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 - Vittima cosa fare - Albanese
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 - Vittima cosa fare - Rumeno
 - Vittima cosa fare - Russo
 - Vittima cosa fare - Spagnolo
 - Vittima cosa fare - Tamil
 - Vittima cosa fare - Tedesco
 - Vittima cosa fare - Turco
 - Vittima cosa fare - Ucraino
 - Vittima cosa fare - Ungherese 
 
A chi rivolgersi
Per emergenze:
Polizia: 117
Case protette per vittime di violenza domestica (donne con o senza figli):
- Sopraceneri (Casa Armònia): 0848 33 47 33
 - Sottoceneri (Casa delle Donne): 078 624 90 70
 
Negli orari di ufficio
 (08.45-11.45/14.00-16.00):
Servizio per l’aiuto alle vittime di reati 
 Via Ghiringhelli 19
 6500 Bellinzona
 0800 866 866
 dss-lav@ti.ch
Servizio per l’aiuto alle vittime di reati
 Via Luini 12
 6600 Locarno
 0800 866 866
 dss-lav@ti.ch
Servizio per l’aiuto alle vittime di reati 
 Via San Salvatore 3
 6900 Paradiso 
 0800 866 866
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Delegato per l'aiuto alle vittime di reati
 Via Ghiringhelli 19
 6501 Bellinzona
tel. +41 91 814 75 02
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