Aiuto alle vittime di reati
In tutti i Cantoni è presente un servizio preposto all'aiuto alle vittime al quale ci si può rivolgere liberamente, indipendentemente dal proprio domicilio. In Ticino il Servizio per l'aiuto alle vittime di reati (Servizio LAV) è distribuito su tre sedi regionali: Bellinzona e Valli, Locarno e Valli, Lugano e Mendrisio.
Servizio per l'aiuto alle vittime di reati (Servizio LAV)
A chi si rivolge il Servizio LAV?
L'aiuto è garantito indistintamente a donne, uomini, bambini e giovani, indipendentemente dal domicilio e dalla nazionalità. Possono rivolgersi al Servizio LAV anche le persone che non sono in possesso di un permesso di soggiorno (il reato deve essere avvenuto in Svizzera).
Come vengono considerati i reati commessi all’estero?
Per un reato commesso all'estero ai danni di persone domiciliate in Svizzera è concesso un aiuto, a determinate condizioni e in misura limitata.
È possibile rivolgersi al Servizio LAV in forma anonima?
Sì. Riservatezza e anonimato sono garantiti. Gli operatori sociali sottostanno all’obbligo del segreto.
Consulenza: cosa offre il Servizio LAV?
In termini di consulenza, il Servizio LAV offre:
- accoglienza e ascolto;
- sostegno nel comprendere i propri bisogni;
- accompagnamento nelle proprie decisioni e nelle varie procedure penali e/o civili;
- informazioni sulle prestazioni di aiuto immediato;
- informazioni sui diritti della vittima nella procedura penale;
- informazioni generali relative all’indennizzo e alla riparazione morale.
Aiuto immediato (fornito da terzi): cosa offre il Servizio LAV?
L'obiettivo dell'aiuto è quello di offrire alla vittima un sostegno per far fronte alle conseguenze immediate del reato, indipendentemente dalla sua situazione finanziaria; nello specifico:
- sostegno psicologico;
- assistenza medica;
- intervento da parte di un interprete;
- prima consulenza da parte di un avvocato;
- alloggio d'emergenza in luogo protetto per bambini e/o adulti;
- presa a carico delle spese urgenti non coperte da altre persone o enti (ad es. spesa per la messa in protezione);
- su richiesta della vittima, presa di contatto con altri enti pubblici e privati.
La consulenza e l’aiuto immediato sono gratuiti per la vittima e i suoi congiunti.
Aiuto più a lungo termine (fornito da terzi): di cosa si tratta?
Se l'aiuto concesso a titolo di aiuto immediato non è sufficiente a stabilizzare lo stato di salute in seguito al reato, può essere concesso un aiuto finanziario supplementare. Il contributo alle spese per l'aiuto a più lungo termine dipende dalla situazione finanziaria della vittima ed è concesso finché lo stato di salute dell'interessato non si stabilizza.
In Ticino la richiesta va inoltrata al seguente indirizzo:
Dipartimento della sanità e della socialità
Servizio giuridico
Residenza governativa
6501 Bellinzona
Indennizzo e riparazione morale: di cosa si tratta?
Di principio spetta all'autore del reato far fronte ai danni che ha provocato. L'aiuto LAV è sempre sussidiario rispetto ad altre possibili prestazioni, quali il gratuito patrocinio e le assicurazioni sociali e private.
- La vittima e i suoi congiunti hanno diritto a un indennizzo per il danno subito a causa della lesione o della morte della vittima (inabilità lavorativa, diminuzione della capacità di guadagno, perdita di sostegno, rimborso spese funerarie usuali). L'indennizzo è stabilito in base alla situazione finanziaria della vittima e può essere accordato per un massimo di 120'000 fr. Importi inferiori a 500 fr. non vengono versati.
- La riparazione morale ha un valore simbolico ed è un contributo che la collettività riconosce per affievolire per quanto possibile il dolore subito dalla vittima e dai suoi congiunti. L'importo è stabilito in base alla gravità della lesione e può ammontare al massimo a 70'000 fr. per la vittima e 35'000 fr. per i congiunti.
- L'indennizzo e la riparazione morale possono essere ridotti o esclusi se la vittima o i suoi congiunti hanno contribuito a causare o ad aggravare la lesione.
- Se il reato è stato commesso all'estero non vengono concessi indennizzi né riparazioni morali.
La domanda d'indennizzo e/o riparazione morale va inoltrata al Cantone in cui è avvenuto il reato e deve essere presentata entro 5 anni dal reato o dalla conoscenza dello stesso. In Ticino:
Dipartimento della sanità e della socialità
Servizio giuridico
Residenza governativa
6501 Bellinzona
In caso di reati particolari, la vittima minorenne ha tempo fino al compimento dei 25 anni per presentare la domanda.
Basi legali
- Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999
- 312.15 Legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati del 23 marzo 2007
- 312.51 Ordinanza concernente l’aiuto alle vittime di reati del 27 febbraio 2008
- 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
- 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007
- 312.1 Legge federale di diritto processuale penale minorile del 20 marzo 2009
- 831.30 Legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità del 6 ottobre 2006
- 831.301 Ordinanza sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità del 15 gennaio 1971
- 831.204 Ordinanza 21 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI del 14 ottobre 2020
- 0.312.5 Convenzione europea relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti entrata in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 1993
- 312.400 Legge di applicazione e complemento della legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati (LACLAV) dell’8 marzo 1995
- 312.410 Regolamento della legge di applicazione e complemento della legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati (RLACLAV) del 21 dicembre 2010
Correlati
Link e approfondimenti
- Progetto "Liberati dal silenzio!"
- Pieghevole LAV - Avete subito una violenza o un reato?
- Schede informative violenza domestica, Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo
- Aiuto alle vittime di reati in Svizzera
- Vittima cosa fare - Albanese
- Vittima cosa fare - Arabo
- Vittima cosa fare - Bosniaco-Croato-Serbo
- Vittima cosa fare - Bulgaro
- Vittima cosa fare - Francese
- Vittima cosa fare - Inglese
- Vittima cosa fare - Lituano
- Vittima cosa fare - Macedone
- Vittima cosa fare - Portoghese
- Vittima cosa fare - Rumeno
- Vittima cosa fare - Russo
- Vittima cosa fare - Spagnolo
- Vittima cosa fare - Tamil
- Vittima cosa fare - Tedesco
- Vittima cosa fare - Turco
- Vittima cosa fare - Ucraino
- Vittima cosa fare - Ungherese
A chi rivolgersi
Per emergenze:
Polizia: 117
Case protette per vittime di violenza domestica (donne con o senza figli):
- Sopraceneri (Casa Armònia): 0848 33 47 33
- Sottoceneri (Casa delle Donne): 078 624 90 70
Negli orari di ufficio
(08.45-11.45/14.00-16.00):
Servizio per l’aiuto alle vittime di reati
Via Ghiringhelli 19
6500 Bellinzona
0800 866 866
dss-lav@ti.ch
Servizio per l’aiuto alle vittime di reati
Via Luini 12
6600 Locarno
0800 866 866
dss-lav@ti.ch
Servizio per l’aiuto alle vittime di reati
Via San Salvatore 3
6900 Paradiso
0800 866 866
dss-lav@ti.ch
Delegato per l'aiuto alle vittime di reati
Via Ghiringhelli 19
6501 Bellinzona
tel. +41 91 814 75 02
fax +41 91 814 47 52
dss-lav@ti.ch